Prescrizione del reato continuato decorre da ciascun episodio (Cass. pen. Sez. VI n. 33746 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata autonomamente per ciascun episodio criminoso, con riferimento al relativo momento consumativo, e non al giorno in cui è cessata la continuazione. La continuazione opera come fictio iuris rilevante solo ai fini del trattamento sanzionatorio più mite, restando ferma l’autonomia di ogni singolo reato. Ne consegue che, intervenuta la prescrizione, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo se l’evidenza dell’innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile, secondo una valutazione di mera constatazione incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bologna con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per condotte commesse tra giugno 2016 e luglio 2017.

Avverso la pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per la ritenuta responsabilità fondata sulle sole dichiarazioni del presunto acquirente, prive di riscontri esterni; l’omesso rilievo della estinzione per prescrizione delle condotte antecedenti al 15 aprile 2017, con erronea affermazione dell’unicità del reato continuato; la mancata indicazione della pena per ciascun reato satellite e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato preliminarmente il secondo motivo, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica. Il riferimento è alle norme introdotte dalla legge n. 251/2005 in materia di prescrizione, che hanno modificato il computo del termine nel reato continuato: il dies a quo non va più individuato per tutti i reati nel giorno di cessazione della continuazione, ma per ciascun reato con riguardo al momento consumativo del singolo episodio.

Da tale premessa la Corte ha tratto la conferma che ogni reato avvinto dal vincolo della continuazione mantiene la propria autonomia, salvo che per il trattamento sanzionatorio più benevolo. La continuazione è dunque una fictio iuris, rilevante solo per mitigare il cumulo materiale delle pene.

Applicando il principio al caso concreto, la Corte ha considerato che le condotte, avvinte dal vincolo della continuazione, si erano realizzate nell’arco di circa un anno. Tenuto conto del tempus commissi delicti, della pena edittale massima prevista per il reato in contestazione, degli atti interruttivi intervenuti e dell’assenza di cause di sospensione, il termine massimo di prescrizione — non superiore a sette anni e sei mesi dalla commissione di ciascuna condotta, trattandosi di reato istantaneo ex art. 158 cod. pen. — era già decorso alla data del 15 ottobre 2024, durante il giudizio di appello, per le cessioni commesse sino al 15 aprile 2017. Le successive condotte, invece, si sono estinte nelle more del giudizio di legittimità.

Esclusa l’operatività della causa estintiva quale automatico traino all’assoluzione, la Corte ha richiamato l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 35490 del 2009, Sez. V n. 27725 del 2018), secondo cui l’assoluzione è possibile solo quando l’evidenza dell’innocenza emerga in modo non contestabile, con valutazione di constatazione incompatibile con qualsiasi approfondimento. Nel caso di specie il ricorrente prospetta l’illogica valutazione dell’attendibilità del testimone, sollecitando un diverso apprezzamento della prova, incompatibile con tale evidenza.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

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