Ricorso straordinario per errore di fatto e omesso esame del motivo (Cass. pen. Sez. I n. 33748 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, idoneo a influire sul processo formativo della volontà e a condurre a una decisione diversa. Anche l’omesso esame di un motivo di ricorso può integrare errore di fatto, ma solo quando si concreti in una inesatta percezione delle risultanze ricavabili direttamente dagli atti del giudizio di cassazione e, in particolare, dalla sentenza d’appello impugnata, inducendo a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Non sono invece deducibili con il ricorso straordinario i vizi di motivazione né l’interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamente rilevati.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2024, aveva annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di appello di Palermo in relazione al reato di lesioni personali aggravate quanto alla circostanza delle più persone riunite, e con rinvio per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. e per il trattamento sanzionatorio. Nel dichiarare inammissibile il primo motivo, la Corte aveva ritenuto che la censura di travisamento omissivo delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non fosse contenuta nell’atto di appello per il reato di lesioni, ma fosse stata proposta solo per contestare l’aggravante.

Il condannato propone quindi ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore percettivo di fatto nella lettura degli atti: a suo avviso, le censure sulle dichiarazioni a discarico riguardavano l’intero giudizio di responsabilità e non solo l’aggravante, e la Corte non ne avrebbe colto la portata decisiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la nozione di errore di fatto rilevante in sede di legittimità. Si tratta di un errore percettivo causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, connotato dall’idoneità a viziare il processo formativo della volontà e a condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

La Corte richiama il principio secondo cui anche l’omesso esame di un motivo può configurare errore di fatto, ma solo se si traduce in una inesatta percezione delle risultanze direttamente ricavabili dagli atti del giudizio di legittimità e, in particolare, dalla sentenza d’appello oggetto di ricorso, portando a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (viene citata la Sez. VI n. 20093 del 2003). Restano invece estranei al rimedio i vizi di motivazione e l’interpretazione, anche erronea, di dati di fatto correttamente rilevati.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha risposto al primo motivo senza incorrere nel denunciato errore percettivo. L’affermazione che nell’atto di appello non vi era alcuna censura in punto di responsabilità fondata sul travisamento omissivo delle sommarie informazioni non è frutto di una svista, ma è aderente al contenuto dell’atto di impugnazione citato.

La Corte esamina la struttura dell’atto di appello. Nel paragrafo dedicato all’assoluzione per insussistenza del fatto la difesa aveva lamentato la mancata e errata valutazione delle prove a discarico, ma senza citare in alcun modo le dichiarazioni in questione. Solo nel paragrafo successivo, dedicato all’esclusione dell’aggravante delle più persone riunite, la difesa si era doluta dell’erronea valutazione di quelle dichiarazioni. Ne deriva che la censura di travisamento è stata proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorso straordinario è dunque inammissibile. Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (richiamata la C. Cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equamente in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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