Misure cautelari: esclusione del ruolo apicale ininfluente sulla misura (Cass. pen. Sez. 6 n. 947 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. È, inoltre, inammissibile per carenza di interesse il ricorso volto a escludere la qualifica di organizzatore all’interno dell’associazione di tipo mafioso, poiché già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e la sua esclusione non produrrebbe alcuna conseguenza favorevole per l’indagato. In tal senso, per il reato di cui all’art. 416-bis, comma primo, cod. pen. opera il termine massimo di durata di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. e per le esigenze cautelari vige la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con ordinanza del 15 luglio 2025, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere. All’indagato era contestato il delitto di cui all’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. per aver rivestito, secondo l’accusa, il ruolo di dirigente e organizzatore di un’articolazione territoriale di una cosca di ‘ndrangheta.
Il ricorso per cassazione veniva proposto dai difensori sulla base di distinti motivi, concernenti la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all’associazione, la qualifica apicale riconosciuta all’indagato e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato congiuntamente i motivi volti a censurare il giudizio di gravità indiziaria, dichiarandoli inammissibili. I motivi, infatti, si risolvevano in una confutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza impugnata e nella proposizione di una loro diversa valutazione, non consentita nel giudizio di legittimità.
Nel richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che il sindacato demandatole non può estendersi a una diversa lettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra vizio di legittimità. Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale non era risultata né contraddittoria né manifestamente illogica laddove aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e riscontrate da elementi oggettivi, quali le intercettazioni e il rinvenimento di bunker.
Con riguardo alla censura concernente la qualifica di organizzatore, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse. L’eventuale esclusione della qualifica apicale, infatti, non incidendo né sull’an né sul quomodo della misura, non produrrebbe alcuna conseguenza favorevole per il ricorrente. La mera partecipazione all’associazione di tipo mafioso integra già il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attivando il termine massimo di durata di fase previsto dall’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
Quanto al motivo relativo alle esigenze cautelari, la Corte lo ha ritenuto infondato nella parte in cui deduceva la mancanza di motivazione, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione della doppia presunzione e adeguatamente motivato in ordine all’inadeguatezza di misure meno afflittive. Le ulteriori censure sono state considerate inammissibili in quanto sollecitavano un rinnovato esame della sussistenza delle esigenze cautelari, non consentito in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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