Indulto e reato permanente: basta un segmento nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 33755 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, per la sussistenza di un delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore di tale legge, è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio un qualsiasi segmento del reato. Il reato permanente ha struttura intrinsecamente unitaria, non scomponibile in una pluralità di reati, essendo unico il bene leso nel corso dell’intera durata dell’azione. Ne consegue che il provvedimento di clemenza non può essere applicato quando la permanenza si protragga oltre il termine di efficacia del beneficio; opera qui il principio di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, che preclude il beneficio a chi abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per un delitto non colposo commesso nel quinquennio.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la concessione dell’indulto in relazione a più truffe, commesse in data anteriore al 2 maggio 2006, di cui alla sentenza del Tribunale di Trento del 14/04/2016, divenuta irrevocabile il 14/05/2018.
Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza e, sull’opposizione, l’aveva rigettata, rilevando che il condannato, con la stessa sentenza, era stato condannato anche per il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., commesso dal giugno 2005 al febbraio 2012, con una frazione di pena successiva al 01/08/2006 superiore ai due anni. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha ritenuto il ricorso infondato, pur correggendo l’iter motivazionale del giudice dell’esecuzione. Il condannato era stato punito con la pena complessiva di sei anni di reclusione, di cui quattro per il reato associativo, aumentata di due anni per le truffe di cui all’art. 640 cod. pen.
Il Tribunale aveva scomposto il reato associativo in due frazioni, imputando a quella successiva al 01/08/2006 una pena superiore alla metà. La difesa aveva contestato tale quantificazione, sostenendo che il momento pregnante della vita associativa fosse la fondazione, caduta prima di tale data.
La Corte ha ritenuto la tesi difensiva priva di pregio. Nella specie, il reato associativo non è stato contestato in forma “aperta”, ma con condotta temporalmente “chiusa”, riferita a un arco circoscritto compreso tra il giugno 2005 e il febbraio 2012. Non trova quindi applicazione il principio che, in tema di reato permanente contestato in forma aperta, demanda al giudice dell’esecuzione l’accertamento della data di cessazione della condotta (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121).
Opera invece il diverso principio fissato da Sez. 1, n. 36866 del 03/02/2023, Cava, Rv. 285238 – 01, secondo cui è sufficiente che, in caso di reato permanente, sia caduto nel quinquennio un qualsiasi segmento del reato. Il reato permanente ha struttura intrinsecamente unitaria, non scomponibile in una pluralità di reati, essendo unico il bene leso per l’intera durata dell’azione: le cause estintive del reato o della pena operano solo se la permanenza è cessata (Sez. 2, n. 9984 del 05/06/1981, Strizzi, Rv. 150862).
Il provvedimento di clemenza non può dunque applicarsi quando la permanenza si protragga oltre il termine di efficacia del beneficio. Il giudice dell’esecuzione ha errato nel scomporre il reato in segmenti: sarebbe stato sufficiente rilevare l’intervenuta condanna per reato permanente commesso dopo il 01/08/2006, con pena superiore ai due anni. La motivazione è stata rettificata ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.; il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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