Conflitto di competenza su reati connessi a magistrato della DNAA (Cass. pen. Sez. I n. 33750 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 11-bis cod. proc. pen., nel richiamare la regola derogatoria dell’art. 11 cod. proc. pen., individua quale criterio di collegamento l’esercizio delle funzioni giudiziarie nell’ambito di un distretto di corte di appello. Tale presupposto non è riferibile ai magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che svolgono funzioni in ambito nazionale. Di conseguenza, nei procedimenti che li vedono indagati, imputati, persone offese o danneggiate, non opera lo spostamento di competenza, salvo che il magistrato sia applicato a una direzione distrettuale ai sensi dell’art. 105 d.lgs. n. 159/2011 e il fatto rientri nella competenza dell’ufficio di destinazione. La connessione con un reato che coinvolge tale magistrato non giustifica, pertanto, la deroga agli ordinari criteri territoriali.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Perugia, investito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione in un procedimento per il reato di cui all’art. 323 cod. pen., ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Roma. Quest’ultimo, con ordinanza del 19 ottobre 2023, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo il fatto connesso ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. con altri reati contestati alla stessa persona offesa in un separato procedimento, in danno di un magistrato nel frattempo nominato Procuratore nazionale antimafia.
Il giudice capitolino aveva quindi individuato quale autorità competente il Tribunale di Perugia, competente per i procedimenti che coinvolgono magistrati in servizio nel distretto di Roma. Ricevuti gli atti, il pubblico ministero procedente aveva trasmesso il fascicolo alla Procura di Perugia, che aveva avanzato nuova richiesta di archiviazione. Il G.i.p. perugino, non condividendo le argomentazioni del collega romano, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ricostruisce il sistema delineato dagli artt. 11 e 11-bis cod. proc. pen. L’art. 11 deroga alle regole ordinarie di competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati, attribuendoli al giudice del capoluogo del distretto individuato dalla legge. La ratio di tale eccezione, chiarita dalla giurisprudenza costituzionale, risiede nell’esigenza di tutelare il diritto di difesa e di garantire la terzietà e imparzialità del giudice, ancorando la deroga a elementi oggettivi di luogo e di tempo, individuati nell’ufficio presso cui il magistrato esercita le funzioni.
La Corte richiama le pronunce della Consulta che hanno ribadito come lo spostamento eccezionale della competenza richieda la delimitazione dell’ambito territoriale della deroga, non potendosi fare ricorso all’analogia per ampliarne la sfera applicativa. Su questa linea, la disciplina dell’art. 11 cod. proc. pen. non trova applicazione per i magistrati della Corte di cassazione e delle giurisdizioni a competenza nazionale, poiché manca il collegamento con un distretto di corte di appello.
Quanto all’art. 11-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 420/1998, esso non detta una regola valida per tutti i procedimenti che coinvolgono magistrati della DNAA. Poiché la Direzione opera nell’ambito della Procura generale della Corte di cassazione con competenza estesa all’intero territorio nazionale, i suoi magistrati, che non svolgono funzioni distrettuali, restano sottratti all’applicazione dell’art. 11. L’ambito dell’art. 11-bis è circoscritto ai soli casi in cui il magistrato sia applicato a una direzione distrettuale antimafia ai sensi dell’art. 105 d.lgs. n. 159/2011, sempre che il fatto rientri nella competenza dell’ufficio di destinazione.
La Sezione non condivide gli argomenti contrari della Procura generale. Il richiamo testuale dell’art. 11-bis va coordinato con l’art. 11, che indica tra i presupposti il carattere distrettuale dell’ufficio. Né i collegamenti amministrativi e ordinamentali tra DNAA e Corte di appello di Roma, previsti dal d.lgs. n. 25/2006 e dal d.lgs. n. 35/2008, incidono sull’attività giurisdizionale in modo tale da imporre una deroga, che resta istituto eccezionale. Il conflitto viene pertanto risolto dichiarando la competenza del G.i.p. del Tribunale di Roma, cui gli atti vanno trasmessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.