Annullato con rinvio il concorso nel tentato omicidio per correo (Cass. pen. Sez. 1 n. 15331 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di chiamata in correità, la verifica giudiziale dell’attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del collaboratore di giustizia deve articolarsi in tre momenti: l’esame della credibilità soggettiva del dichiarante, la valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata e, infine, la ricerca di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti in relazione al fatto e alla specifica condotta dell’incolpato. Ove la dichiarazione sia de relato, il controllo deve essere particolarmente rigoroso, implicando la verifica dell’attendibilità della fonte primaria di conoscenza e della genuinità del suo narrato. La chiamata de relato non asseverata dalla fonte primaria richiede un apprezzamento specifico sulla spontaneità, coerenza e precisione del racconto, nonché sulle circostanze concrete del colloquio.
La chiamata in correità può essere riscontrata da un’altra dichiarazione di analogo tenore, purché emergano la convergenza sul fatto materiale, l’indipendenza delle fonti, la specificità della narrazione e l’autonomia “genetica” della conoscenza. Elementi di riscontro generici, come la mera disponibilità di autovetture o gli accertati rapporti con consorterie criminali, privi di effettiva efficacia individualizzante, non sono idonei a sostenere l’affermazione di responsabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, aveva confermato la condanna per il reato di tentato omicidio nei confronti di tre imputati, riconosciuta l’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. Il delitto, risalente al 2005, era stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, tra cui un soggetto indicato come autore materiale del fatto.
Nel giudizio di appello, era stata invece rideterminata la pena per uno degli imputati a seguito dell’accoglimento di una censura relativa all’applicazione dell’art. 63, comma quarto, cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e della chiamata in correità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente riepilogato i limiti del sindacato di legittimità in materia di vizio di motivazione, richiamando il consolidato principio per cui il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve solo verificarne la coerenza logica e la completezza. La Corte ha poi ricordato i criteri fissati dall’art. 192 cod. proc. pen. per la valutazione della chiamata in correità e ha precisato che l’operazione di verifica si conclude con la ricerca di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti, la cui valutazione deve essere più rigorosa in caso di conoscenza de relato.
Con riferimento alla posizione di due imputati, la Cassazione ha rilevato come la sentenza impugnata fondasse la condanna esclusivamente sulla chiamata in correità di un collaboratore, ritenuta riscontrata dalla mera disponibilità di autovetture e dagli accertati rapporti con i clan. La Corte ha giudicato tali elementi generici e privi di efficacia individualizzante, sottolineando che non vi è prova di un adeguato percorso giustificativo circa l’esistenza dei necessari riscontri. Anche le dichiarazioni di un’altra collaboratrice, formulate in termini di generico e astratto “coinvolgimento”, non sono state ritenute sufficienti a fondare la responsabilità.
Per questi motivi, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione dei due imputati, affinché il giudice del rinvio proceda a un nuovo giudizio sulla loro responsabilità, verificando l’esistenza di riscontri esterni individualizzanti e la credibilità estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori, anche alla luce della loro provenienza de relato.
La posizione del terzo imputato, indicato come autore materiale del reato, è stata invece ritenuta correttamente accertata, in quanto la sua partecipazione è stata confermata in termini diretti e specifici da più collaboratori con fonti di conoscenza autonome, con descrizione del ruolo e delle modalità dell’azione. Il suo ricorso è stato conseguentemente rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova