Revoca dell’affidamento in prova e valutazione complessiva del comportamento (Cass. pen. Sez. I n. 33786 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura. Il giudice deve valutare il comportamento complessivo tenuto dall’affidato, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’esecuzione, e stabilire se le violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. La decisione esige adeguata motivazione sulle ragioni per cui le violazioni commesse siano indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell’istituto. Nella valutazione rientra anche il comportamento anteriore, non rilevando che per la precedente violazione la misura cautelativamente sospesa non sia stata poi revocata.

Il Fatto

Un condannato, ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali con ordinanza del 1 dicembre 2022, vedeva il Magistrato di sorveglianza di Massa adottare un provvedimento di sospensione cautelativa, poi ratificato dal Tribunale di sorveglianza di Genova con l’ordinanza impugnata. Il Tribunale revocava la misura alternativa e dichiarava validamente espiata la pena sino al 3 marzo 2025.

Il difensore deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 47 Ord. pen., lamentando la carenza di motivazione sulla condotta contestata e la mancata considerazione delle giustificazioni depositate prima del provvedimento cautelativo. Si eccepiva, inoltre, che il Tribunale avesse revocato la misura in modo meccanicistico, trascurando il percorso di reinserimento sociale documentato dalle relazioni e dal datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità: la revoca di cui all’art. 47 Ord. pen. presuppone la valutazione del comportamento complessivo dell’affidato e non il semplice accertamento della violazione. Spetta al giudice verificare, in concreto, se le violazioni risultino incompatibili con il prosieguo della misura, con motivazione idonea a esplicitare le ragioni di tale incompatibilità.

Il Collegio richiama Sez. I n. 36503 del 2018, Sez. I n. 13376 del 2019 e Sez. I n. 27713 del 2013, oltre a Sez. I n. 36470 del 2021 in tema di affidamento c.d. terapeutico, ove la revoca “ex tunc” fu ritenuta legittima in ragione della gravità del fatto e della permanenza dei rapporti con la criminalità organizzata.

Nel caso concreto, il Tribunale si è attenuto a tali principi. Ha esaminato la memoria difensiva che allegava il caso fortuito a giustificazione dell’assenza dal domicilio, ritenendone l’inverosimiglianza alla luce delle discordanti dichiarazioni rese. Ha quindi motivato il venir meno delle condizioni per la prosecuzione, valorizzando l’allontanamento notturno come espressione di noncuranza delle regole e di mancanza di seria volontà di sottoporsi alle prescrizioni.

Non coglie nel segno la doglianza sulla valutazione della violazione risalente a circa un anno prima: ai fini della revoca rileva il comportamento complessivo, né assume rilievo che per la precedente violazione la misura sospesa non sia stata revocata. La reiterazione ha anzi reso recessivi i pur buoni esiti delle relazioni familiari e lavorative. Il Tribunale, recependo quanto riferito dall’UEPE, ha disposto la revoca con effetti ex nunc. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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