Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto preclusa in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34794 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, è inammissibile, perché investe un sindacato di fatto precluso al giudizio di legittimità. È generico, e dunque inammissibile, il motivo che denunci la violazione di norme senza spiegarne l’applicabilità al caso concreto e senza delimitare il perimetro della doglianza. La questione non dedotta con i motivi di appello costituisce domanda nuova e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. La declaratoria di inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21.10.2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizi della motivazione e violazione degli artt. 24 Cost. e 54 cod. pen., per l’omessa valorizzazione dell’esiguità del danno e della situazione finanziaria della società; violazione di legge per la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; vizi della motivazione sul diniego di sostituzione della pena detentiva breve ex art. 53 della legge n. 689 del 1981; violazione dell’art. 165 cod. pen., per aver la Corte territoriale subordinato la sospensione condizionale al pagamento di una somma determinata dall’Agenzia delle Entrate, omettendo di quantificarla autonomamente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che esso è diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di legittimità, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata.

Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico, perché privo di qualsivoglia ragione di diritto o dato di fatto idoneo a sorreggere la richiesta difensiva. La difesa ha lamentato la violazione di norme di cui non ha spiegato l’applicabilità al caso concreto, riferendosi per di più all’intera sentenza di appello, senza delimitare il perimetro della doglianza né indicare i punti in cui il giudice di merito avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive.

Nel merito, la Corte ha comunque osservato che la responsabilità penale emerge da molteplici fattori valorizzati dalla Corte d’appello: sebbene la società fosse già in crisi dal 2014, il ricorrente è successivamente incorso in un sensibile rischio di impresa, incrementando il personale e aggravando ulteriormente il dissesto, continuando a finanziare l’attività mediante le somme prelevate quale sostituto di imposta, che avrebbe dovuto versare all’erario.

Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato dichiarato inammissibile perché riproduttivo di profili già vagliati e disattesi, avendo la Corte di merito valorizzato sia i precedenti specifici a carico dell’appellante, sia l’elevato importo delle ritenute non versate. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il diniego di sostituzione della pena sulla base della negativa personalità dell’imputato e della presenza di tre precedenti penali specifici, ritenuti ostativi a una prognosi favorevole.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché concerne una questione non dedotta con i motivi di appello e, pertanto, proposta per la prima volta in sede di legittimità. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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