Inammissibile l’appello che non si confronta con la motivazione di primo grado (Cass. pen. Sez. V n. 33781 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, è inammissibile, per difetto di specificità estrinseca, l’atto di appello con cui il ricorrente si limiti a contestare un punto della decisione senza indicare le ragioni, di fatto o di diritto, in base alle quali non sarebbero condivisibili le valutazioni del giudice di primo grado. Il giudice di appello che rilevi tale difetto non compie valutazioni di merito, ma esercita il controllo sui requisiti di ammissibilità dell’impugnazione richiesto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. L’inammissibilità conseguente preclude l’esame nel merito dei motivi e non può essere superata dalla mera riproposizione della tesi già sostenuta in primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen., per aver oltrepassato le casse di un esercizio commerciale senza pagare la merce occultata, condotta osservata dal personale addetto alla sicurezza tramite l’impianto di videosorveglianza.
Avverso la sentenza di condanna l’imputato proponeva appello. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 31 marzo 2025, dichiarava inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità estrinseca, non essendosi l’appellante confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado. Contro tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l’unico motivo proposto è manifestamente infondato. La Corte di appello aveva correttamente accertato che il motivo di appello con cui la difesa contestava il giudizio di responsabilità era privo di specificità estrinseca.
L’appellante, in particolare, si era limitato a ribadire la non punibilità del fatto ex art. 49 cod. pen., sostenendo la configurabilità di un tentativo inidoneo, poiché la condotta era stata osservata dal personale di sicurezza mediante videosorveglianza. Non aveva però in alcun modo affrontato la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato come, per la pacifica giurisprudenza di legittimità, la condotta del ladro che agisce mentre è osservato tramite un impianto di videosorveglianza integri il reato di furto tentato.
La difesa si era dunque limitata a riproporre pedissequamente la propria tesi, senza indicare le ragioni per cui la motivazione del giudice di primo grado non sarebbe stata condivisibile. Su questo punto la Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l’atto di appello che contesti un punto della decisione senza esplicitare le ragioni di fatto o di diritto contrarie alle valutazioni del primo giudice (Sez. IV n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205; Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).
Il ricorrente aveva sostenuto che la Corte territoriale si sarebbe spinta a valutazioni di merito riservate al giudizio di appello. La Corte ha respinto la censura, chiarendo che il controllo demandato al giudice dell’impugnazione si arresta alla verifica dei requisiti di ammissibilità quando il motivo non si confronta con le ragioni della decisione impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.