Divieto di reformatio in pejus e riduzione per le attenuanti già concesse (Cass. pen. Sez. II n. 33805 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice del rinvio è vincolato al divieto di reformatio in pejus e non può applicare, per i capi non annullati, una pena superiore a quella irrogata con la sentenza parzialmente annullata. Le statuizioni divenute definitive, tra cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche, costituiscono un dato acquisito che il giudice del rinvio deve necessariamente recepire nel nuovo calcolo sanzionatorio. La loro omissione determina violazione di legge processuale e impone l’annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione. L’errore materiale consistente nell’omessa indicazione nel dispositivo di una statuizione assolutoria motivata è correggibile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che aveva annullato la precedente sentenza limitatamente a uno dei capi di imputazione, rideterminava la pena inflitta all’imputato in anno uno, mesi otto e giorni venti di reclusione, oltre alla provvisionale.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del divieto di reformatio in pejus: la pena applicata per i capi non annullati risultava superiore a quella irrogata con la sentenza parzialmente annullata per tutti i capi, per non avere la Corte territoriale computato la riduzione già riconosciuta per le attenuanti generiche. Deduceva inoltre l’erroneità del dispositivo, privo della statuizione assolutoria motivata in relazione al capo annullato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il percorso dei gradi precedenti: con la sentenza del 09.11.2023 la Corte d’Appello di Milano aveva applicato la pena di anno uno e mesi otto di reclusione per i reati unificati dalla continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione aveva annullato tale sentenza limitatamente a un capo, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello.
In sede di rinvio, la Corte territoriale — dopo aver ritenuto che l’imputato dovesse essere assolto da quel capo — applicava la pena di anno uno, mesi otto e giorni venti di reclusione per i restanti capi. Emerge così la violazione di legge processuale denunciata: la pena risultava superiore a quella applicata con la sentenza parzialmente annullata in relazione a tutti i capi, in contrasto con il principio del divieto di reformatio in pejus.
La Corte individua la radice dell’errore nella mancata applicazione della riduzione di pena per le attenuanti generiche concesse con la precedente sentenza del 09.11.2023, statuizione ormai definitiva perché non investita dall’annullamento. Il giudice del rinvio, quindi, non può prescindere dai benefici già riconosciuti e divenuti irrevocabili.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la rideterminazione della pena da parte della stessa Corte di cassazione, che — ripercorrendo il calcolo della Corte territoriale e applicando la riduzione ex art. 62-bis cod. pen. — fissa la pena in anno uno, mesi due e giorni venti di reclusione.
La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata, pur dando conto nella motivazione delle ragioni dell’assoluzione dal capo annullato, ometteva di riportare nel dispositivo la relativa statuizione per errore materiale. Ne dispone pertanto la correzione ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., con annotazione negli originali. Infine esclude la liquidazione delle spese in favore della parte civile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui non è consentito l’intervento della parte civile nel giudizio di cassazione avente a oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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