Incidente probatorio della persona offesa, abnorme il rigetto per prova rinviabile (Cass. pen. Sez. III n. 39459 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., fondandola sulla insussistenza della condizione di vulnerabilità o sulla non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge. Integra il medesimo vizio il rigetto motivato dalla mancata previa assunzione della persona offesa a sommarie informazioni, poiché equivale a un giudizio prognostico di rinviabilità della prova. Ne segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al giudice che l’ha emessa.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero ha richiesto l’incidente probatorio per l’audizione di due minori, persone offese in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 609-quater cod. pen., ascritto a un indagato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha rigettato la richiesta con ordinanza del 14 luglio 2025, ritenendo l’espletamento superfluo ed irrilevante per assenza di un thema probandum, non essendosi mai proceduto all’assunzione delle minori a sommarie informazioni.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’abnormità dell’ordinanza alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024 e di una ulteriore pronuncia di legittimità che ha ritenuto abnorme il rigetto della richiesta non preceduta dall’acquisizione di sommarie informazioni della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dagli elementi processuali: le indagini erano state attivate dalla denuncia della madre di una delle minori, che aveva riferito di offerte di denaro in cambio della disponibilità a rapporti sessuali; l’ordinanza di rigetto aveva precisato che, «in assenza di dichiarazioni delle p.o. in merito ai fatti oggetto di indagine, allo stato l’espletamento dell’incidente probatorio appare superfluo ed irrilevante».

Su questo presupposto la Corte richiama i principi affermati in sede di legittimità, anche a Sezioni Unite: è abnorme il provvedimento con cui il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati elencati nell’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., poiché tali presupposti sono presunti per legge (Sez. U. n. 10869 del 12/12/2024).

Il passaggio centrale dell’argomentazione consiste nell’equivalenza tra il rigetto fondato sull’assenza di precedenti sommarie informazioni e un giudizio di rinviabilità della prova. Non ammettere l’esame testimoniale della persona offesa solo perché questa non è stata già sentita nel corso delle indagini significa affermare che la sua assunzione è rinviabile a un momento successivo. Trattandosi di richiesta di escussione della persona offesa di un reato di aggressione della sfera sessuale, non si profilano problemi di rilevanza o superfluità delle sue dichiarazioni.

La Corte richiama quindi le ulteriori pronunce di legittimità che si pongono nella medesima prospettiva, segnatamente la decisione secondo cui è abnorme il rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell’incidente probatorio, motivato dalla non configurabilità, allo stato degli atti, della fattispecie di reato e dalla necessità di verificarne la consistenza mediante la preventiva acquisizione di sommarie informazioni testimoniali (Sez. 6, n. 4534 del 19/12/2024).

Rilevata l’abnormità dell’ordinanza impugnata, la Corte ne dispone l’annullamento senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al giudice che l’ha emessa per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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