Confisca e revoca del sequestro: la stabilità del provvedimento esecutivo (Cass. pen. Sez. I n. 37882 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori. Ne consegue che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia disposto la revoca del sequestro non acquista valore di cosa passata in giudicato quando sia stata oggetto di successive integrazioni e modificazioni. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre argomenti già respinti e che non si confronti con il ragionamento posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui la stessa Corte territoriale aveva disposto l’aggiornamento dei dati presso la conservatoria dei registri immobiliari, mediante cancellazione dei provvedimenti di sequestro e/o di confisca, limitatamente a tre immobili.

L’opposizione era ritenuta infondata perché riproponeva tesi difensive già esaminate e respinte con precedente ordinanza, non impugnata. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea valutazione sulla natura attestativa del provvedimento di revoca del sequestro e la violazione di legge per averlo considerato revocabile e modificabile sebbene non impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui, in tema di esecuzione, l’irrevocabilità del provvedimento giudiziale preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, salvo che siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche. In questa nozione rientrano anche gli elementi preesistenti di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori, come affermato da Sez. IV n. 45413 del 04.12.2024.

Su questa base la Corte rileva che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico posto a fondamento del provvedimento impugnato. In particolare, egli non contesta il fatto, evidenziato dal giudice dell’esecuzione, di essersi limitato a riproporre gli argomenti già respinti con precedente ordinanza.

Analogamente, il ricorrente non mette in discussione che la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non aveva disposto la revoca della confisca rispetto ai beni oggetto della richiesta. Sul punto la Corte conferma la ricostruzione del giudice dell’esecuzione.

Quanto alla dedotta irrevocabilità dell’ordinanza di revoca del sequestro, il ricorrente trascura che essa era stata oggetto di successive integrazioni e modificazioni, possibili in forza della giurisprudenza richiamata. Ne deriva che detta ordinanza non ha mai acquistato il valore di cosa passata in giudicato, con conseguente infondatezza delle pretese avanzate.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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