Richiamo dell’elezione di domicilio nell’atto di appello e inammissibilità (Cass. pen. Sez. V n. 33855 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni proposte sotto la vigenza dell’art. 581 cod. proc. pen., la cui disciplina è stata abrogata dalla legge n. 114/2024 per le impugnazioni successive al 24 agosto 2024, l’onere di depositare dichiarazione o elezione di domicilio si intende assolto quando l’atto di appello contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione già acquisita al fascicolo, con indicazione della sua collocazione. Il richiamo deve rendere immediata e inequivoca l’individuazione del luogo in cui eseguire le notifiche. La mancanza di un richiamo formale non giustifica, di per sé, la declaratoria di inammissibilità, ove l’incipit dell’atto e la nomina difensiva consentano comunque l’individuazione del domicilio. La regola processuale va dunque coordinata con la funzione concreta della prescrizione, che è quella di assicurare la notificazione del decreto di citazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari, rilevando la mancanza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio prescritta dall’art. 581 cod. proc. pen., aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Oristano. L’imputato ha impugnato l’ordinanza in Cassazione.

Il ricorrente ha dedotto la violazione della norma e il connesso vizio di motivazione, sostenendo che l’onere non potesse ritenersi inadempiuto quando l’intestazione dell’atto richiamava l’elezione o la dichiarazione di domicilio già intervenuta nel giudizio di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione muove dalla ricostruzione dell’art. 581 cod. proc. pen., oggi abrogato dalla legge n. 114/2024, in vigore dal 25 agosto 2024. La disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e imponeva, a pena di inammissibilità, il deposito di autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria per la notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855: è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo delle notifiche.

Applicando tale regola al caso concreto, la Corte rileva che l’elezione di domicilio era pacificamente presente nel fascicolo. Pur non essendo esplicitamente richiamata con l’atto di appello, l’incipit dell’impugnazione e la stessa nomina difensiva — che richiamava l’intervenuta elezione — avevano reso in concreto immediata e inequivoca l’individuazione del luogo ove eseguire le notifiche.

Tale circostanza, osserva la Corte, trovava ulteriore riscontro nella comunicazione trasmessa dalla stessa Corte d’appello, nella parte in cui indicava espressamente il domicilio eletto.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso: l’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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