Falso ideologico: l’attestazione implicita di presenza dell’agente integra il reato (Cass. pen. Sez. 5 n. 371 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l’accertamento della falsità non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, vale a dire le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione stessa. L’attestazione, negli inviti a comparire e nei verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada, delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata dell’infrazione implica inequivocabilmente la mendace dichiarazione di presenza dell’agente accertatore sul luogo del rilevamento, quando tale presenza non vi sia stata. Il reato è a dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di attestare circostanze non corrispondenti al vero, a prescindere da eventuali finalità ulteriori, come la ricerca di un profitto.
Il Fatto
Un pubblico ufficiale in servizio presso un Comando di Polizia locale era stato condannato in appello per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 476, comma 2 e 479 cod. pen., per aver formato atti del proprio ufficio ideologicamente falsi. La contestazione riguardava la redazione di oltre 170 atti – inviti a comparire ex art. 180, comma 8, e verbali di accertamento ex art. 142, comma 8, del Codice della strada – nei quali l’imputato aveva attestato di aver personalmente rilevato le infrazioni, mentre in realtà non era presente sui luoghi degli accertamenti, essendosi limitato a consultare i dati della strumentazione tecnica.
Il giudice di primo grado, all’esito di rito abbreviato, aveva assolto l’imputato, escludendo sia la sussistenza del fatto materiale che il dolo. A seguito di appello del Pubblico ministero, la Corte di appello riformava integralmente la pronuncia, riconoscendo la responsabilità dell’imputato. Avverso la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata e sulla ritenuta insussistenza del reato. Quanto al primo profilo, la Corte ha rammentato che il giudice di appello che riforma una sentenza assolutoria non è tenuto a fornire una motivazione rafforzata quando il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, non essendovi in tal caso la concreta possibilità di confutare argomenti del primo giudice.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse operato una diversa ricostruzione fattuale, rilevando piuttosto un’erronea interpretazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi costitutivi della fattispecie. Entrambi i giudici di merito avevano accertato che l’imputato aveva attestato negli atti circostanze non veritiere, dichiarando, per esempio, che non si era proceduto alla contestazione immediata «a causa delle caratteristiche della strada e del traffico che non consentivano di fermare il veicolo in condizione di sicurezza» o perché il veicolo era «nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile»: formule che inequivocabilmente davano atto, contrariamente al vero, della presenza sul posto dell’agente accertatore.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che la falsità dell’attestazione non riguarda solo la formulazione espressa ma anche le attestazioni implicite, quando una determinata attività non menzionata nell’atto costituisce presupposto indefettibile dell’attestazione stessa. La mera circostanza che l’infrazione fosse stata riscontrata dalla strumentazione tecnica è stata ritenuta irrilevante, atteso che la falsità contestata attiene a ciò che il pubblico ufficiale ha ulteriormente attestato di aver personalmente compiuto.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha precisato che il dolo del reato di falso ideologico è generico e consiste nella consapevolezza e volontà di attestare circostanze non corrispondenti al vero, senza che rilevi l’assenza di un fine di profitto. La doglianza relativa alla mancata valutazione di una memoria difensiva è stata infine dichiarata generica, non essendo stato indicato alcuno specifico dato di rilevanza decisiva non valutato. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
Nota della Redazione
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