Il silenzio malizioso in sede transattiva integra il raggiro della truffa contrattuale (Cass. pen. Sez. 2 n. 6106 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, il silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni, da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro idoneo a influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo. Detto principio opera anche quando il silenzio è serbato in occasione della stipula di un accordo transattivo che presupponga la possibilità di adempimento delle obbligazioni assunte. L’atto di disposizione patrimoniale può consistere anche in un comportamento omissivo della vittima, che tralasci di avvalersi di una clausola risolutiva espressa o di pretendere la restituzione di quanto versato. È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri genericamente la quantificazione del danno, rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, e la misura della provvisionale.

Il Fatto

Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile e al pagamento di una provvisionale di 150.000,00 euro.

L’imputato, quale legale rappresentante della società committente, si era impegnato con più contratti a costruire sei centrali eoliche ricevendo ingenti somme. Con un accordo transattivo del dicembre 2016, la società si obbligava a consegnare quattro centrali entro un termine, tacendo però alla controparte l’esistenza di precedenti accordi che rendevano impossibile l’adempimento delle obbligazioni assunte.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, affrontando preliminarmente la questione relativa alla configurabilità del silenzio omissivo come raggiro penalmente rilevante ai sensi dell’art. 640 cod. pen.

I giudici di legittimità hanno condiviso la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente valorizzato il silenzio serbato in occasione della stipula dell’accordo transattivo, vertente su un aspetto decisivo: la concreta possibilità della società di eseguire la prestazione promessa, condizione che aveva influito sulla formazione della volontà negoziale della persona offesa.

La Corte ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche il silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti, da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, integra il raggiro (tra i precedenti: Sez. 2, n. 46209 del 2023; Sez. 6, n. 13411 del 2019; Sez. 2, n. 28791 del 2015). Quanto all’atto di disposizione patrimoniale, la Corte ha precisato che esso può consistere anche in un comportamento omissivo, come quello della vittima che tralasci di attivare una clausola risolutiva o di pretendere la restituzione degli acconti versati, permettendo all’agente di trattenere le somme e di guadagnare tempo (cfr. Sez. U, n. 155 del 2012).


Quanto al secondo motivo, concernente le statuizioni civili, la Corte ha ritenuto la censura del tutto generica: il ricorrente non si era confrontato con la circostanza che la Corte territoriale aveva dichiarato estinte per prescrizione entrambe le condotte di truffa, avendole ritenute ciascuna autonoma e dotata di tutti gli elementi costitutivi. La quantificazione del danno, ha ribadito la Corte, è rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito e la sua contestazione è inammissibile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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