Sequestro preventivo: ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 34325 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo e probatorio il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è pertanto riconducibile a tale nozione l’illogicità manifesta deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita adeguata giustificazione, il fumus commissi delicti non può essere desunto dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi leciti, in assenza di elementi ulteriori significativi della certa provenienza degli stessi da un delitto presupposto, che deve essere individuato almeno nella sua tipologia.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha emesso un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto una somma di denaro rinvenuta nell’abitazione dell’indagata, originariamente accusata di favoreggiamento reale aggravato e successivamente qualificata la condotta ai sensi dell’art. 648 cod. pen., con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame, ha rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza i difensori dell’indagata hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e censurando la lettura delle risultanze intercettive operata dal collegio cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008, Ivanov, secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Nel solco di tale orientamento, richiamato anche da Sez. II n. 49739 del 10.10.2023 e Sez. II n. 18951 del 14.03.2017, Napoli, la Corte ribadisce l’impossibilità di ricondurre al concetto di violazione di legge l’illogicità manifesta deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Di qui l’inammissibilità dei motivi che censurano la lettura del compendio intercettivo.
Nel merito, l’ordinanza impugnata ha rassegnato una motivazione effettiva ed esauriente sul fumus, valorizzando il contesto in cui è maturato l’addebito e, in particolare, la condanna riportata dal coniuge di una congiunta della ricorrente per narcotraffico, quale organizzatore e direttore di un’associazione operante in stretta relazione con un sodalizio mafioso. Le conversazioni intercettate dimostrano che il denaro perveniva periodicamente alla destinataria con provento dello spaccio di stupefacenti e veniva occultato presso l’abitazione della ricorrente.
La Corte respinge le doglianze difensive: il rifiuto del mantenimento di 500 euro mensili offerto dall’associazione trova spiegazione nel fatto che la donna percepiva già gli introiti degli affari illeciti. Quanto al delitto presupposto, l’ordinanza ha fatto corretta applicazione degli arresti secondo cui esso, elemento costitutivo della fattispecie ex art. 648 cod. pen., deve essere individuato almeno nella sua tipologia (Sez. II n. 28587 del 03.07.2024, Peritore; Sez. II n. 6584 del 15.12.2021, dep. 2022, Cremonese; Sez. II n. 10344 del 13.12.2024, dep. 2025, Bernaschino), non potendosi desumere il fumus dalle sole modalità di occultamento e dall’assenza di redditi leciti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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