Concorso nel reato di usura aggravata da stato di bisogno (Cass. pen. Sez. II n. 34322 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di usura, configurato come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata dopo la legge 7 marzo 1996 n. 108, concorre ex art. 110 cod. pen. colui il quale, ricevuto l’incarico di recuperare il credito usurario, ne abbia effettivamente ottenuto il pagamento; in difetto di tale risultato il momento consumativo resta quello originario della illecita pattuizione e l’incaricato risponde eventualmente di favoreggiamento. L’aggravante dello stato di bisogno di cui all’art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen. è configurabile in presenza di una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, che comprime la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo inducendolo a ricorrere al credito usurario. Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi sostituisce con denaro contante il valore di un assegno di delittuosa provenienza, ostacolando l’identificazione dell’origine delittuosa delle somme.
Il Fatto
La Corte di appello riformava solo il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta a uno degli imputati per i delitti di usura e confermando la responsabilità dell’altro per il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione. Il primo lamenta la contraddittorietà della motivazione sull’asserita inconsapevolezza della provenienza illecita degli assegni e l’omessa derubricazione del riciclaggio in ricettazione. Il secondo censura la motivazione sulla natura usuraia dei rapporti, sul concorso negli illeciti, sull’aggravante dello stato di bisogno, sul diniego della diminuente del giudizio abbreviato e sull’intestazione fittizia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il riciclaggio. Richiamando il proprio indirizzo (Sez. 2 n. 30265 del 2017, Sez. 2 n. 4853 del 2022), ribadisce che la fattispecie si distingue dalla ricettazione per l’idoneità della condotta a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene. Chi incassa assegni di origine delittuosa facendoli confluire nel conto di un’agenzia di scommesse, simulando puntate mai effettuate, realizza la tipica sostituzione delittuosa. La conoscenza della provenienza illecita, desunta dalle intercettazioni, non prova il concorso nel reato presupposto ma fonda la consapevolezza richiesta.
Sul concorso in usura, la Corte ricostruisce il momento consumativo. Poiché il reato è a consumazione prolungata, concorre chi, incaricato del recupero, ottenga il pagamento dei ratei; altrimenti risponde di favoreggiamento o di estorsione (così Sez. 2 n. 42322 del 2009, Sez. 2 n. 40380 del 2015). Nel caso di specie le persone offese hanno continuato a versare interessi oltre la contestazione, sicché la condotta dell’imputato si è inserita con efficienza causale nel rapporto usurario, protraendone la consumazione mediante sollecitazioni al pagamento.
Quanto all’aggravante dello stato di bisogno, la Corte respinge la censura difensiva. I giudici di merito hanno valorizzato il dissesto e la crisi di liquidità delle imprese delle vittime, connotati da immanente rischio di decozione. L’indirizzo di legittimità (Sez. 2 n. 1255 del 2022, Sez. 2 n. 10795 del 2016) richiede una condizione psicologica di impellente assillo economico che limiti l’autodeterminazione: valutazione che sfugge al sindacato di legittimità.
Il motivo sulla diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità, per violazione del principio di autosufficienza e per mancata allegazione degli atti con cui la richiesta fu coltivata. La Corte ribadisce che il giudice dibattimentale sindaca il rigetto dell’abbreviato condizionato con valutazione ex ante, verificando novità e decisività della prova (Sez. 1 n. 20495 del 2019, Sez. 2 n. 53652 del 2014). Anche il motivo sull’intestazione fittizia è aspecifico, avendo i giudici fatto corretta applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. I ricorsi sono pertanto inammissibili.
Nota della Redazione
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