Motivazione apparente in appello: necessaria risposta alle censure specifiche (Cass. pen. Sez. VI n. 6725 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Di fronte a motivi di appello specifici e circostanziati, che contestino le valutazioni probatorie del primo giudice su punti focali della vicenda, il giudice di secondo grado non può rispondere con formule assertive o di stile, limitandosi ad affermare la concordanza delle deposizioni testimoniali. Tra specificità dei motivi di gravame e specificità della motivazione di secondo grado sussiste un necessario parallelismo: all’adeguatezza delle censure deve corrispondere una motivata risposta. Il giudice di appello che non si confronti con i precisi dati segnalati dalla difesa, incidenti su aspetti decisivi, si sottrae all’onere motivazionale e incorre in vizio di motivazione, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

La sentenza di appello era stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte. La Corte di appello, in parziale riforma della condanna emessa dal Tribunale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aveva ridotto la pena applicata all’imputato, previa disapplicazione della recidiva contestata.

Avverso quella pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale, lamentando la natura apparente della motivazione, sia il difensore dell’imputato, deducendo, tra gli altri motivi, la mancata risposta alle specifiche censure sollevate con l’atto di appello in ordine alle contraddizioni delle deposizioni dei carabinieri e alla causa delle lesioni riportate dal prevenuto.

La Motivazione della Corte

La Corte prende le mosse dal primo motivo del ricorso dell’imputato, relativo all’asserita illegittimità della trattazione con rito cartolare. Il Collegio lo ritiene infondato: la richiesta di trattazione orale, formulata con apposito atto, era correlata all’udienza del procedimento definito dalla Corte abruzzese e non poteva valere per il procedimento rescissorio, instaurato solo in via eventuale e successiva. Nel nuovo giudizio l’imputato avrebbe dovuto esprimere una nuova scelta sul rito, non potendo l’istanza precedente esplicare alcuna ultrattività.

La Corte dichiara invece fondate le censure della parte pubblica e l’ultimo motivo del ricorso dell’imputato. Richiamando il ius receptum della giurisprudenza di legittimità, ricorda che il giudice di appello può motivare per relationem solo quando l’appellante si limiti a riproporre questioni già esaminate o prospetti critiche generiche. Quando, al contrario, vengano formulate censure specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati in precedenza, la decisione che le respinga con formule di stile o assunti meramente assertivi è affetta da vizio di motivazione. Il Collegio richiama inoltre il principio per cui anche i motivi di appello devono rispettare gli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale l’appellante deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Nel caso esaminato, i rilievi dell’imputato erano molto specifici: riguardavano i tempi e i modi della reazione, l’esistenza di una effettiva colluttazione, la causa delle pesanti lesioni al volto e la peculiare frattura della mano di uno dei militari. Si trattava di doglianze afferenti a profili decisivi, su cui era necessario un attento controllo. La Corte di appello si era invece limitata a sostenere genericamente la concordanza delle dichiarazioni dei carabinieri, senza confrontarsi con i precisi dati segnalati dalla difesa e senza illustrare le ragioni per cui, a fronte delle dedotte discordanze, potesse ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza della colluttazione.

Tale onere motivazionale risultava tanto più stringente in considerazione delle deposizioni divergenti sulla causa delle lesioni. Il Collegio conclude che entrambi i ricorsi sono fondati quanto alla sussistenza di un vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità. Assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, perché rimedi alle lacune motivazionali indicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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