Partecipazione ad associazione per traffico di stupefacenti basta indizio non riscontrato (Cass. pen. Sez. I n. 34335 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità della condotta di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che l’apporto dell’agente risulti funzionale all’esistenza del sodalizio, connotandosi come contributo consapevole ed effettivo alla sua esistenza e al suo rafforzamento in un dato momento storico. Il principio vale anche per il sodalizio di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990: l’appartenenza può desumersi anche dalla partecipazione a un solo reato fine, purché sia dimostrato che il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano stati tali da mettere in luce la sussistenza del vincolo. Nel procedimento incidentale de libertate lo standard cognitivo è quello della qualificata probabilità di colpevolezza, inferiore a quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio richiesto per la condanna; ma ciò non esonera il giudice dal ricercare riscontri ulteriori quando l’unico elemento indiziario si risolva in una conversazione che non coinvolge direttamente l’indagato e nella quale il suo coinvolgimento è solo ipotizzato, non potendo il dubbio sulla sua affidabilità essere neutralizzato dalla sola maggiore dimestichezza degli inquirenti con il lessico degli interlocutori.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere per una pluralità di contestazioni, tra cui quella di partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti di cui al capo 2 dell’imputazione provvisoria. Il Tribunale del riesame aveva confermato parzialmente il provvedimento, escludendo la gravità indiziaria per alcuni delitti e ritenendo invece sussistente il quadro indiziario per la partecipazione all’associazione, desunta dal contenuto di una conversazione intercettata nella quale un coindagato riferiva alla moglie che uno dei pusher della piazza di spaccio sarebbe stato proprio il ricorrente, indicato con un soprannome.

La difesa aveva censurato il ragionamento dei giudici distrettuali, sia sotto il profilo logico, sia valorizzando le conclusioni di un consulente fonico secondo cui nella registrazione non sarebbe udibile quel soprannome. Il ricorso per cassazione articolava due motivi, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della sufficienza del compendio indiziario ai fini dell’applicazione della misura cautelare. Il primo motivo è respinto: il giudice di legittimità ricorda che lo standard cognitivo del procedimento de libertate differisce da quello del procedimento principale. Quest’ultimo postula il superamento di ogni ragionevole dubbio; il primo richiede una qualificata probabilità di colpevolezza, individuata in elementi logici o rappresentativi che contengono in nuce gli elementi strutturali della prova, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 11 del 1995.

La Corte ricorda che nella valutazione dei gravi indizi può valorizzarsi il dubbio, secondo la regola di giudizio a favore dell’imputato: ove due significati siano ugualmente attribuibili a un dato probatorio, va privilegiato quello più favorevole, richiamando Sez. III n. 31022 del 2023. Tuttavia le valutazioni dei giudici della libertà sul contenuto della conversazione non appaiono illogiche né arbitrarie e non sono sindacabili in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni proprie del giudice del merito.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte richiama l’univoca giurisprudenza per cui la partecipazione al sodalizio richiede un apporto funzionale e consapevole (Sez. V n. 32020 del 2018; Sez. I n. 29093 del 2022). Nel caso di specie l’attività investigativa aveva acquisito, quanto al capo 2, un unico elemento indiziario: il controverso contenuto di una conversazione. Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto rintracciare ulteriori elementi idonei a corroborare l’ipotesi investigativa e a illustrare quale contributo effettivo il ricorrente ha in concreto fornito.

Il provvedimento è annullato con rinvio, affinché i giudici distrettuali rinnovino la valutazione delle emergenze investigative, emendando la motivazione dai vizi riscontrati e verificando la configurabilità dei gravi indizi in relazione al capo 2 dell’imputazione provvisoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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