Il vizio di motivazione del riesame e la gravità indiziaria (Cass. pen. Sez. 4 n. 13652 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame in tema di misure cautelari è ammissibile solo per vizi di legittimità. La cognizione della Corte di cassazione è limitata al complesso argomentativo del provvedimento impugnato, del quale verifica la non manifesta illogicità, la non contraddittorietà e la logica compatibilità con gli atti del processo. Ogni profilo afferente alla valutazione probatoria sottesa all’impianto argomentativo è estraneo al perimetro cognitivo del giudice di legittimità. La verifica sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza si limita al controllo della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.
Il Fatto
Con ordinanza del 18.12.2025 il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip di Ragusa che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
L’indagato, tramite il difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea interpretazione della legge. In particolare, contestava la valutazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, sostenendo che potesse essere destinata ad uso personale, e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando i principi che delimitano la cognizione del giudice di legittimità. La verifica demandata alla Corte non consiste nella condivisione della ricostruzione dei fatti, ma nel controllo della non manifesta illogicità e della non contraddittorietà delle argomentazioni del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato gli elementi indicati nell’ordinanza genetica, quali il rinvenimento di una ingente quantità di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tali elementi rendevano inverosimile la tesi difensiva dell’uso personale, considerato anche il valore economico della droga rispetto alle fonti di reddito dell’indagato.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto logicamente motivata la valutazione del pericolo di reiterazione criminosa di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., desunto dalla stabilità dell’attività illecita e dai precedenti penali dell’indagato. La misura della custodia cautelare in carcere è stata considerata l’unica idonea in ragione del fatto che la sostanza era detenuta nell’abitazione dell’indagato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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