Nullità del decreto de plano del tribunale di sorveglianza fuori dai casi (Cass. pen. Sez. I n. 34333 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso senza contraddittorio soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali. Ove invece il giudice compia una valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti o sulla novità degli elementi addotti, la trattazione de plano è illegittima e determina la nullità del giudizio e del provvedimento.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al Tribunale di sorveglianza per ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza la dichiarava inammissibile con decreto, sul rilievo che su analoga istanza lo stesso Tribunale si era già pronunciato e che non erano intervenuti elementi di novità processuale.
Il condannato ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il giudice tenuto conto degli elementi di novità introdotti con la nuova istanza, rappresentati dai profili abitativi e lavorativi prospettati. Il ricorso è fondato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal modello procedimentale del processo penale di esecuzione delineato dall’art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un’udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti, in contraddittorio davanti al giudice. A tale regola generale è prevista una deroga, con possibilità di epilogo decisorio anticipato dell’incidente di esecuzione mediante decreto reso de plano, quando l’istanza costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata ovvero sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.
Da ciò discende che il provvedimento adottato de plano, senza fissazione dell’udienza, fuori dai casi espressamente previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d’ufficio ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Nel caso di specie la declaratoria di inammissibilità era stata pronunciata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza senza fissazione dell’udienza, al di fuori delle ipotesi consentite. Non poteva ritenersi ictu oculi incontroversa la questione sollevata dal difensore, relativa agli elementi di novità abitativi e lavorativi, alla luce della giurisprudenza consolidata (Sez. U n. 34655 del 28/06/2005).
La Corte richiama il principio secondo cui il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano solo quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali (Sez. I n. 32279 del 29/03/2018). Nel caso concreto, per affermare l’insussistenza dei presupposti di legge, il giudice ha compiuto una valutazione discrezionale, escludendo l’esistenza di elementi nuovi. Le due istanze non erano sovrapponibili quanto agli elementi di fatto, già solo per il diverso domicilio e la diversa attività lavorativa indicata, che impedivano di ritenerle identiche sotto il profilo della causa petendi (Sez. III n. 5195 del 05/12/2003; Sez. I n. 3736 del 15/01/2009).
Si è dunque verificata una nullità assoluta, attinente all’instaurazione del contraddittorio, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento impugnato. Il decreto è annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio, conforme ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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