Motivazione rafforzata e rinnovazione istruttoria nel ribaltamento dell’assoluzione (Cass. pen. Sez. VI n. 34381 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ribaltamento della sentenza assolutoria da parte del giudice di appello impone a quest’ultimo di strutturare la motivazione in forma rafforzata, riesaminando il materiale probatorio e confutando specificamente i più rilevanti argomenti della decisione di primo grado, sì da evidenziarne le ragioni di incompletezza o incoerenza. Il giudice di appello non può limitarsi a sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella coltivata nel provvedimento impugnato, perché preferibile. La mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso di riforma fondata su una diversa lettura delle prove dichiarative assunte in primo grado, integra nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 182 cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità e non rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità. Ne consegue che la parte che non l’abbia eccepita con il ricorso non può dedurla con memoria difensiva successiva.
Il Fatto
Due agenti della polizia di Stato erano accusati di aver picchiato con calci e pugni la persona offesa all’interno di un Commissariato, per punirla di una precedente aggressione ai danni di un collega. Il Tribunale, in primo grado, aveva assolto gli imputati con formula piena, formulando un giudizio di inattendibilità della persona offesa e degli altri testi dell’accusa, non riscontrati dal referto medico né dalla deposizione del medico del pronto soccorso.
La Corte di appello, su gravame del Pubblico Ministero e della parte civile, ha riformato la decisione e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali aggravate. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della regola della motivazione rafforzata e, con memoria, la mancata rinnovazione della istruzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione, logicamente pregiudiziale, della mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale sollevata con memoria. La Corte la qualifica come nullità a regime intermedio ex art. 182 cod. proc. pen., non rilevabile d’ufficio: poiché non era stata eccepita con il ricorso, la censura risulta tardivamente dedotta. Il principio è ricondotto a un precedente conforme della Sezione terza.
Nel merito, la Corte ricostruisce la regola della motivazione rafforzata. Quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordanti, la motivazione d’appello si salda con la precedente in un unico corpo argomentativo. Se invece il giudice di appello perviene a conclusioni diverse, non può inserire nella struttura argomentativa di primo grado mere notazioni critiche di dissenso: deve riesaminare il materiale probatorio, considerare quello sfuggito alla delibazione e quello ulteriormente acquisito, dando una nuova e compiuta struttura motivazionale.
La Corte richiama così le Sezioni Unite n. 6682 del 04.02.1992 e le Sezioni Unite n. 33748 del 12.07.2005, oltre ad altri precedenti di legittimità, e precisa che solo il ribaltamento della sentenza di assoluzione impone un impianto giustificatorio più robusto, non essendo sufficiente imporre la propria preferibile lettura del compendio probatorio.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la Corte distrettuale ha valorizzato diversamente le risultanze di primo grado e ha risposto al gravame, ma non ha congruamente indicato le ragioni per cui la prova dichiarativa, giudicata inattendibile sulla base di un articolato percorso, abbia assunto in appello una diversa valenza dimostrativa. Non ha confutato in modo critico gli argomenti della prima sentenza, limitandosi a un’alternativa lettura del materiale probatorio già ritenuto insufficiente a supportare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Di qui lo scollamento dai principi di legittimità e la violazione della motivazione rafforzata. La sentenza è annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen., cui è demandato anche il regolamento delle spese tra le parti private per il giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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