Revoca del patrocinio a spese dello Stato e redditi illeciti non provati (Cass. pen. Sez. III n. 34376 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio che fondi il provvedimento su procedimenti penali non ancora definiti con sentenza irrevocabile viola l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e la presunzione di innocenza. I redditi di provenienza illecita possono essere valorizzati mediante presunzioni semplici, ma queste devono essere connotate da gravità, precisione e concordanza e non possono risolversi in automatismi. Il giudice deve esplicitare le ragioni per cui l’istante va ritenuto percettore di redditi non dichiarati, quantificando almeno approssimativamente il reddito annuo ricavato dall’attività illecita ovvero esercitando i poteri istruttori previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002. È illegittimo il diniego fondato su una condanna non definitiva dalla quale si inferisca l’esistenza di redditi illeciti, poiché nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili.

Il Fatto

Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del G.i.p. del Tribunale di Avellino. Successivamente lo stesso giudice aveva revocato il decreto ammissivo; l’opposizione proposta dall’interessato era stata rigettata con ordinanza del 24.06.2021, a sua volta annullata dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte con sentenza n. 8532 del 17.02.2025.

In sede di rinvio, il G.i.p. di Avellino ha nuovamente rigettato l’opposizione con ordinanza del 29.04.2025, ritenendo superato il limite reddituale per il 2020. Il ricorrente ha proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., la lesione della presunzione di innocenza e l’omesso esercizio dei poteri istruttori.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione dichiara il ricorso fondato. Il giudice del rinvio non si è attenuto alle indicazioni della sentenza rescindente, che aveva richiamato un insegnamento consolidato: è possibile tener conto, ai fini della revoca, di redditi da attività illecite valorizzando le risultanze del casellario, ma è illegittimo il diniego fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l’esistenza di redditi illeciti, perché nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non irrevocabili, pena il vulnus della presunzione di innocenza (Sez. IV n. 18591 del 20.02.2013).

La Corte richiama anche l’indirizzo secondo cui il mero riferimento a numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio: il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali l’istante debba ritenersi percettore di redditi illeciti, attraverso il confronto tra il tenore di vita e le dichiarazioni fiscali (Sez. IV n. 15338 del 30.01.2020).

Nel caso concreto, il G.i.p. ha valorizzato una condanna divenuta irrevocabile solo successivamente e, soprattutto, due procedimenti originati da arresti in flagranza e non ancora definiti con sentenza definitiva. Da questi ultimi ha tratto gli elementi ritenuti idonei a supportare la revoca: quantità di stupefacente detenuta, rilevante importo di denaro, commissione del fatto durante la restrizione agli arresti domiciliari. Così facendo ha violato l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

La motivazione è inoltre priva dell’anello logico che collega la commissione di reati alla reale condizione reddituale dell’ammesso al beneficio. Il giudice non ha quantificato, neppure approssimativamente, il reddito annuo ricavato dall’attività illecita e non si è avvalso dei poteri istruttori riconosciuti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

La Corte annulla pertanto l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Avellino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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