Occultamento di fatture e dolo del prestanome: annullamento per carenza motivazionale (Cass. pen. Sez. 3 n. 4611 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico è configurabile anche in materia di reati tributari, quando l’agente ponga in essere la condotta sanzionata nella consapevolezza che potrà realizzarsi la specifica finalità richiesta dalla norma incriminatrice. La prova del dolo specifico dei reati di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. n. 74/2000 in capo all’amministratore di diritto che funge da mero prestanome può essere desunta dal complesso dei rapporti con l’amministratore di fatto, assumendo decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità. Non è tuttavia consentito desumere la partecipazione dell’amministratore subentrante alla distruzione o all’occultamento di scritture contabili già avvenuti dalla sola posizione di garanzia, occorrendo la prova di un ausilio materiale o di un accordo antecedente con l’amministratore di fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna del liquidatore di una società a responsabilità limitata, ritenuto responsabile dei reati di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di scritture contabili. L’imputato aveva ricoperto formalmente la carica di liquidatore per soli cinque giorni, dal 27 al 31 dicembre 2018, prestandosi, secondo l’accusa, a fungere da schermo per l’amministratore di fatto di una società priva di reale consistenza imprenditoriale. Il ricorrente lamentava la mancata prova del dolo specifico e la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, deducendo anche vizi di motivazione sulla sussistenza delle soglie di punibilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato tardiva la censura relativa al processo verbale di constatazione, non risultando sollevata con i motivi di appello. Ha poi respinto le doglianze sull’elemento soggettivo, richiamando il consolidato principio di compatibilità del dolo specifico dei reati tributari con il dolo eventuale: la specifica finalità di evasione può ritenersi presente quando l’agente, consapevole del ruolo di prestanome, ometta di esercitare i poteri di controllo discendenti dalla carica, accettando il rischio che la propria interposizione serva a dissimulare i reati commessi dall’amministratore di fatto. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato indicatori quali la mancanza di competenze imprenditoriali, la natura di società “cartiera” e la rinuncia a ogni verifica contabile.
In relazione al reato di occultamento o distruzione di fatture, la Corte ha invece rilevato un vizio motivazionale: l’imputazione collocava la condotta tipica nel 2018, ma la carica era stata rivestita soltanto negli ultimi cinque giorni dell’anno. La sentenza impugnata non aveva spiegato perché la distruzione o l’occultamento si fossero verificati proprio in quel ristretto arco temporale né, in caso contrario, perché la condotta antecedente fosse addebitabile al ricorrente. La posizione di garanzia dell’amministratore subentrante non comporta automaticamente il concorso in fatti già commessi, salva la prova di un ausilio materiale o la dimostrazione che la condotta fu realizzata contando sulla futura disponibilità del prestanome. Su questi profili la sentenza era silente, imponendo l’annullamento limitatamente al capo contestato.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, essendo le ulteriori censure volte a ottenere una rivalutazione di merito degli elementi probatori, non consentita in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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