Daspo: convalida e termine a difesa, onere di allegare il pregiudizio concreto (Cass. pen. Sez. III n. 34378 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie. L’inosservanza di tale termine integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., e non inficia la legittimità dell’ordinanza ove questa sia stata comunque notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un pregiudizio concreto e specifico, causalmente derivante dalla violazione. Il proscioglimento dai fatti-reato presupposti non determina l’automatica decadenza del Daspo, che può essere revocato o modificato, ai sensi dell’art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne giustificarono l’emissione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Bologna ha convalidato il provvedimento del Questore, che gli aveva imposto l’obbligo di presentazione presso la Questura per cinque anni in occasione di tutte le competizioni della squadra cittadina, anche amichevoli. Il provvedimento era stato adottato per la partecipazione a un corteo organizzato e a una rissa aggravata in occasione di una partita.

Il ricorrente deduce due motivi: la violazione dei termini a difesa, per essere stata emessa l’ordinanza di convalida poco prima dello scadere delle 48 ore; e la mancanza dei presupposti della misura, poiché il Tribunale della libertà, in sede di riesame, aveva annullato la misura cautelare per insussistenza del fumus. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione del termine minimo a difesa. La convalida non può intervenire prima dello scadere delle 48 ore, ma l’inosservanza del termine comporta una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni dell’art. 182 cod. proc. pen., che non inficia la legittimità dell’ordinanza se questa è stata notificata e l’interessato non allega un pregiudizio concreto e specifico.

Nel caso di specie il ricorrente ha depositato tempestivamente una memoria difensiva, esaminata e vagliata dal giudice, che ne ha dato atto. Essendosi instaurato il contraddittorio, il deposito dell’ordinanza poco prima della scadenza del termine non giustifica l’annullamento: il ricorrente non ha indicato l’interesse concreto leso dall’impossibilità di depositare ulteriori memorie. La mera violazione formale del termine non frustra la ratio della garanzia, volta a consentire un contraddittorio cartolare.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce i presupposti della convalida: le ragioni di necessità e urgenza; la pericolosità concreta e attuale del soggetto; l’attribuibilità delle condotte, riconducibili alle ipotesi dell’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; la congruità della durata. Il giudice deve svolgere un controllo di legalità non meramente formale, con idonea motivazione su tutti i presupposti (Sezioni Unite n. 44273 del 27/10/2004).

Il giudice ha esaminato la memoria, la comunicazione di notizia di reato e le immagini di videosorveglianza, richiamando l’interrogatorio dell’incidente cautelare: il ricorrente era a capo di una delegazione di tifosi che si recava presso il pub dei tifosi avversari, intimando loro di allontanarsi, e ha poi guidato nuovamente la tifoseria, con l’intento dichiarato di riprendere possesso del locale. La Corte ritiene che la misura cautelare revocata avesse presupposti diversi, ovvero la gravità indiziaria della partecipazione morale alla rissa aggravata, mentre nelle misure di prevenzione atipiche rilevano condotte di istigazione alla violenza che possono anche non assumere rilevanza penale.

La motivazione soddisfa dunque l’accertamento indiziario richiesto, con valutazione non manifestamente illogica. Il proscioglimento dai fatti-reato non determina l’automatica decadenza del Daspo, non basandosi esso sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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