La strumentalità del credito esclude il terzo dal passivo (Cass. pen. Sez. V n. 12620 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo creditore che propone opposizione avverso lo stato passivo formato nell’ambito di una procedura di confisca di prevenzione è ammesso a provare non soltanto la buona fede, ma anche l’assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto di credito e l’attività illecita del soggetto pericoloso, a tutela del diritto di difesa di chi non ha partecipato al procedimento applicativo della misura. L’istanza di ammissione al passivo del credito deve essere presentata esclusivamente al giudice, mediante deposito nella cancelleria di questi; il deposito effettuato presso gli amministratori giudiziari rende l’istanza inammissibile o addirittura inesistente, senza che possa operare il principio del raggiungimento dello scopo in caso di successiva trasmissione al giudice oltre il termine perentorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’opposizione, rigettava le opposizioni proposte avverso lo stato passivo formato dal giudice delegato nell’ambito della misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata al proposto e ad altri, dichiarandone l’esecutività. Erano esclusi dal passivo alcuni creditori: un istituto di credito, per crediti ritenuti strumentali all’attività illecita del proposto e per insussistenza della prova della buona fede; quattro professionisti, tra cui tre commissari liquidatori e un difensore, per crediti dichiarati inammissibili per ragioni formali.
I creditori esclusi proponevano distinti ricorsi per cassazione. L’istituto bancario deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta strumentalità dei crediti e alla mancata prova della buona fede. I professionisti censuravano la dichiarazione di inammissibilità delle domande di insinuazione al passivo, fondata sul fatto che il deposito era avvenuto via pec presso gli amministratori giudiziari e non presso la cancelleria del giudice delegato, nonché la declaratoria di tardività del deposito successivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente enunciato il criterio generale che governa il sindacato di legittimità in materia di misure patrimoniali di prevenzione: il terzo creditore che si oppone all’esclusione del proprio credito è ammesso a provare, oltre alla buona fede, anche l’assenza del nesso di strumentalità tra il diritto vantato e l’attività illecita del proposto, richiamando il principio espresso da Sez. 5, n. 17968 del 2019.
Quanto al ricorso dell’istituto di credito, la Corte ha ritenuto i motivi infondati. La strumentalità dei crediti era stata correttamente desunta dal provvedimento impugnato sulla base di elementi oggettivi: la connivenza con il proposto della direttrice della filiale, emersa dalle conversazioni intercettate; l’illecito modus operandi consistente nell’utilizzo dell’anticipo del contributo per scopi diversi da quelli stabiliti; la concessione di finanziamenti a società prive di garanzie adeguate, definite “risibili”; il cambio di assegni di dubbia provenienza con denaro contante versato nei conti delle società. Tali evidenze escludevano la buona fede dell’istituto, non scalfita né dalle certificazioni antimafia né dall’assenza di pendenze penali dei soci né dall’asserto rispetto di livelli di diligenza superiori alla media, ridotti a elenco generico e autoreferenziale.
Con riferimento ai ricorsi dei professionisti, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 159/2011. La norma, pur non prevedendo espressamente una causa di inammissibilità, impone il deposito dell’istanza “al giudice”, il cui luogo rituale è la cancelleria. La centralità sistematica della cancelleria è confermata dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che onera gli amministratori giudiziari della sola notifica del decreto di fissazione dell’udienza di verifica, senza attribuire loro alcuna legittimazione a ricevere le domande dei creditori. Il deposito presso gli amministratori giudiziari, ancorché poi veicolato al giudice, è stato qualificato in termini di inammissibilità o di inesistenza dell’istanza, con conseguente esclusione dell’operatività del principio del raggiungimento dello scopo. La Corte ha infine escluso la formazione di un giudicato implicito sulla questione della tardività del deposito, trattandosi di ragione argomentativa posta a fondamento della decisione, e ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione relativa all’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza, essendo la notifica da parte degli amministratori giudiziari espressamente prevista dalla legge.
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Nota della Redazione
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