Rifiuto ed elusione degli accertamenti alcolimetrici integrano guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 34624 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di guida in stato di ebbrezza, nella fattispecie di cui all’art. 187, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha natura istantanea e si perfeziona non solo con la manifestazione di indisponibilità a sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, ma anche quando l’agente attui una condotta elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. Integra pertanto il reato la condotta di chi, dopo l’esecuzione del pre-test, ponga in essere un espediente dilatorio volto a evitare l’accertamento formale dello stato di ebbrezza, senza addurre alcuna giustificazione concreta e attendibile. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che riproduca censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza critica analisi delle argomentazioni della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Milano per il reato di guida in stato di ebbrezza. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale in ordine alla sussistenza della penale responsabilità, e ne ha chiesto l’annullamento.
La questione sottoposta al giudice di legittimità riguarda la configurabilità del reato in presenza di una condotta che, dopo il pre-test, abbia impedito l’esecuzione dell’accertamento alcolimetrico formale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è risultato non consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici.
Il ricorso difettava della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed era privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione la Corte richiama Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013 e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, i cui principi, elaborati sui motivi di appello, sono ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione.
Nel merito, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, giudicata logica, congrua e corretta in punto di diritto. I giudici di merito hanno argomentato in modo coerente sugli elementi decisivi ai fini della responsabilità penale. L’imputato non ha addotto alcuna giustificazione concreta e attendibile alla propria condotta omissiva, limitandosi a prospettare una generica difficoltà a mantenere il soffio per il tempo prescritto.
La Corte territoriale ha qualificato tale condotta come mero espediente elusivo finalizzato a evitare l’accertamento formale dello stato di ebbrezza, rilevando che la condotta dilatoria si è manifestata unicamente dopo l’esecuzione del pre-test. Ciò è sufficiente a ritenere integrato il reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
La Corte ha poi ribadito che il reato ha natura istantanea e si perfeziona non solo con la manifestazione di indisponibilità agli accertamenti, ma anche quando l’agente attui una condotta elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico, richiamando sul punto Sez. IV n. 5909 del 2013, Sez. IV n. 13572 del 2019 e Sez. IV n. 3202 del 2019. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese processuali ha fatto seguito quella alla sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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