Inammissibile il ricorso per motivi non dedotti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 12958 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non siano state previamente dedotte come motivi di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e il ricorrente non contesti specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. I motivi sono inoltre aspecifici ove non rispettino l’onere di enunciazione e argomentazione dei rilievi critici imposto dall’art. 581 cod. proc. pen., onere direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. In tema di prescrizione, il dies a quo decorre dalla dichiarazione di fallimento e il termine è aumentato di un quarto ai sensi dell’art. 159 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223 e 219, comma 2, n. 1), R.D. n. 267/1942, contestati a vario titolo come bancarotta documentale e distrattiva. Proposto ricorso per cassazione, la questione centrale attiene alla ammissibilità dei motivi, alla loro specificità e alla dedotta mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità, non sono consentiti in sede di legittimità. Le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente tale riepilogo nell’odierno ricorso, ove lo avesse ritenuto incompleto o non corretto. Le censure risultano inoltre aspecifiche, perché il ricorrente ha omesso di esplicitare il ragionamento sul cui fondamento muoveva le doglianze alla decisione impugnata, non adeguandosi al disposto dell’art. 581 cod. proc. pen.

La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, per cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Il terzo motivo, con cui si denuncia l’inosservanza della legge processuale per la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione, è manifestamente infondato. Il dies a quo è fissato al 18.02.2013, data in cui veniva dichiarato il fallimento. Il termine di prescrizione, pari a dieci anni, è aumentato ai sensi dell’art. 159 cod. pen., con maturazione della prescrizione al 18.08.2025.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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