Inammissibile il ricorso che non aggredisce la motivazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 34626 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza essere scandito dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Il giudice di legittimità non è tenuto a riesaminare il merito quando la motivazione della sentenza d’appello è logica, congrua e corretta in punto di diritto. In tema di circostanze attenuanti generiche, il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano con cui è stata confermata la sua penale responsabilità per i reati contestati in materia di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore e di violazione degli ordini di allontanamento. Propone tre motivi: violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. n. 285/1992; violazione di legge e vizio motivazionale rispetto al reato di cui all’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017; violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena nel minimo edittale. Chiede quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che tutti i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Manca, in particolare, la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione il Collegio richiama la propria giurisprudenza, citando Sez. 6 n. 8700 del 2013 e Sez. Un. n. 8825 del 2016, Galtelli, i cui principi — affermati sui motivi d’appello — possono applicarsi anche al ricorso per cassazione.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto e quindi immune da vizi di legittimità. Quanto al primo motivo, i giudici del gravame hanno ritenuto sussistente la penale responsabilità rilevando che l’imputato è stato visto dagli operanti mentre dava indicazioni agli automobilisti sugli spazi di parcheggio, li aiutava nelle manovre e chiedeva loro denaro: atti equivalenti a quelli dell’attività di parcheggiatore. È perciò irrilevante che gli operanti non abbiano dato contezza della materiale dazione di denaro né abbiano assunto sommarie informazioni dagli utenti della strada.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha motivato sull’integrazione della condotta sanzionata dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017, precisando che il vaglio concreto di pericolosità per la sicurezza urbana rende non necessaria la verifica ulteriore che il comportamento tenuto in occasione del controllo fosse di per sé pericoloso, rilevando l’accesso del destinatario della misura nelle aree individuate dal provvedimento. L’imputato ha reiteratamente violato gli ordini di allontanamento, essendo stato colto nello svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo.

Quanto al terzo motivo, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato l’adeguatezza della pena, poco superiore al minimo edittale. La gravità del luogo di commissione, l’entità del danno e del pericolo per gli automobilisti e la capacità a delinquere, in assenza di elementi positivi, giustificano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Collegio richiama in proposito Sez. 4 n. 32872 del 2022, Sez. 1 n. 39566 del 2017, Sez. 3 n. 44071 del 2014 e Sez. 3 n. 1913 del 2018. La motivazione sulla dosimetria è logica e corretta, come confermato da Sez. 3 n. 29968 del 2019, Del Papa, e Sez. 2 n. 36104 del 2017, Mastro.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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