Opposizione al provvedimento del magistrato di sorveglianza e necessaria fissazione dell’udienza (Cass. pen. Sez. I n. 34640 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell’art. 62 legge n. 689 del 1981, che richiama l’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, per il tramite di questo, la sequenza dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Contro il provvedimento così assunto l’interessato può esperire l’opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha emesso. Questi è allora tenuto a procedere a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza e nel contraddittorio tra le parti. La decisione assunta de plano sull’opposizione è affetta da nullità e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il condannato, sottoposto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare in esecuzione di una sentenza irrevocabile, chiedeva al magistrato di sorveglianza di essere autorizzato a proseguire l’attività lavorativa, indicando orari e giorni. Il magistrato, con ordinanza emessa ex art. 62 legge n. 689 del 1981, respingeva l’istanza. Il condannato proponeva opposizione davanti al medesimo magistrato, che la decideva de plano, senza fissare udienza.

Avverso tale decreto il condannato ricorreva per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio e, con il secondo, il vizio di motivazione e l’omessa valutazione della documentazione allegata. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio, in accoglimento del primo, assorbente motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la sequenza procedimentale applicabile. L’art. 661 cod. proc. pen. prevede che, per l’esecuzione di una condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmetta la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’art. 62 legge n. 689 del 1981. Quest’ultima norma richiama espressamente l’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Tale richiamo evoca la sequenza dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che in determinate materie consente al giudice dell’esecuzione di provvedere senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro quel provvedimento l’opposizione si propone davanti allo stesso giudice, il quale procede a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., con fissazione dell’udienza e nel contraddittorio delle parti.

La Corte ribadisce quindi il principio già affermato da Sez. I n. 25817 del 29/03/2024: contro il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza decide sull’esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare sostitutiva, l’interessato può esperire l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. davanti al giudice che lo ha assunto, il quale deve procedere ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti.

Nel caso concreto il ricorrente aveva correttamente proposto opposizione davanti al medesimo magistrato. Questi, però, ha deciso de plano, senza fissare l’udienza e senza instaurare il doveroso contraddittorio. Il primo motivo è pertanto fondato e assorbente. L’annullamento con rinvio si impone in applicazione del combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen., che lo prevedono quando sia accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen., come confermato da Sez. I n. 14568 del 2021 e Sez. I n. 6117 del 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *