Collaboratori di giustizia: divergenze marginali non inficiano l’attendibilità (Cass. pen. Sez. I n. 34645 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della chiamata in correità, le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia possono offrirsi reciproco riscontro quando convergono sul nucleo essenziale della narrazione, restando indifferenti le divergenze che investono soltanto elementi circostanziali, salvo che tali discordanze siano sintomatiche di insufficiente attendibilità dei dichiaranti. Il giudice deve vagliare unitariamente la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del racconto, senza una sequenza logico-temporale imposta dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, potendo dedursi il solo travisamento della prova, non anche quello del fatto.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Catania confermava la condanna di due imputati alla pena di trenta anni di reclusione per un omicidio commesso in Siracusa nel 2002, aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolare un sodalizio mafioso. L’impianto accusatorio si fondava sulle dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, ritenute attendibili e riscontrate.

I condannati ricorrevano per cassazione con tre motivi, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità delle propalazioni e alla credibilità dei testimoni oculari, nonché violazione di legge sulla sussistenza della premeditazione e dell’aggravante mafiosa. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte enuncia il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione. Il compito del giudice di cassazione non è sovrapporre la propria valutazione a quella di merito, ma verificare se i giudici abbiano esaminato tutti gli elementi, dato risposta alle deduzioni delle parti e applicato correttamente le regole della logica. Esula dai poteri della Corte la formulazione di una nuova valutazione degli elementi di fatto, salvo che il ricorso prospetti compiutamente un ragionevole dubbio.

Quanto al vizio di manifesta illogicità, il controllo riguarda la coordinazione delle proposizioni del tessuto argomentativo, senza possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove corrispondano alle acquisizioni probatorie. Dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, è deducibile il travisamento della prova, non quello del fatto.

Sul tema delle chiamate in correità, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 20804 del 2012 (Aquilina): occorre saggiare credibilità soggettiva, attendibilità oggettiva e capacità di vicendevole riscontro a livello individualizzante, con autonomia genetica e indipendenza delle fonti. La credibilità soggettiva e l’attendibilità oggettiva vanno vagliate unitariamente, non essendo imposta dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna tassativa sequenza logico-temporale.

Le divergenze sulle modalità del fatto — statura dello sparatore, colore del casco, modello di scooter e di pistola — sono state ritenute dalla Corte territoriale marginali e, anzi, evocative della genuinità del racconto, perché riconducibili alla natura fulminea dell’azione e alla convergenza sul nucleo essenziale: indicazione degli autori e causale. La Corte di assise ha inoltre valorizzato le dichiarazioni come confessioni stragiudiziali e ha escluso la tesi dell’unicità della fonte.

Sulla premeditazione, i giudici di merito hanno desunto il radicamento e la persistenza del proposito omicida dalla pianificazione anticipata e dalla predisposizione dei dettagli esecutivi, con valutazione di fatto incensurabile. Quanto all’aggravante mafiosa, contestata nella sola declinazione della finalità di avvantaggiare il sodalizio, la Corte ha ritenuto irrilevante la posteriorità dell’affiliazione rispetto al fatto, emergendo dagli atti la riferibilità degli imputati al clan già all’epoca. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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