Continuazione in executivis ammissibile la domanda nuova con memoria (Cass. pen. Sez. I n. 34646 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., l’istanza di applicazione della continuazione può essere precisata o integrata dalla parte privata con memoria depositata in corso di causa, anche mediante l’introduzione di un oggetto ulteriore rispetto alla domanda originaria. A tale procedimento non è infatti connaturata la natura impugnatoria, sicché non operano il principio devolutivo né le formalità di proposizione dei mezzi di impugnazione. Resta ferma la necessità che sia assicurato alle altre parti, e in particolare alla parte pubblica, un termine per controdedurre. Il giudice dell’esecuzione che ometta ogni esame di tale domanda integrativa incorre in omessa motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento limitatamente a quel capo.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di applicazione della continuazione tra i reati accertati con una prima sentenza del 1999, per resistenza a pubblico ufficiale, e quelli accertati con una sentenza del 2010, per lesioni e violenza privata. Nel corso del procedimento esecutivo la difesa depositava una memoria con cui chiedeva la continuazione anche tra i reati associativi di cui all’art. 416-bis cod. pen. accertati con ulteriori sentenze, indicate per relationem nel provvedimento di cumulo.
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza depositata l’8.05.2025, rigettava l’istanza, ritenendo che essa dovesse intendersi riferita ai soli reati della domanda originaria e negando l’unitarietà del disegno criminoso. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione con due atti di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la doglianza relativa alla forma del provvedimento. La mancata indicazione di un’autonoma data di deliberazione non integra nullità, quando la data sia desumibile con esattezza dagli atti: la decisione risulta assunta in data non successiva e coincidente con quella di deposito, l’8.05.2025. Il motivo è sul punto disatteso.
Il Collegio si sofferma poi sulla parte della domanda rimasta senza risposta. La memoria del 9.05.2024 aveva introdotto due reati ulteriori e diversi, i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. richiamati con riferimento alle sentenze identificate nel provvedimento di cumulo. Tale riferimento era sufficientemente preciso, sicché la questione era entrata a pieno titolo nell’oggetto della trattazione.
La Corte ricorda che il procedimento di cui all’art. 666 cod. proc. pen. non ha natura impugnatoria: è un procedimento di prima istanza, volto a stabilire il concreto contenuto dell’esecuzione, secondo la Corte cost., sent. n. 45 del 1997. Ne deriva che non trovano applicazione il principio devolutivo e le formalità previste per le impugnazioni.
È pertanto ammissibile la precisazione o integrazione della domanda da parte dell’interessato, di iniziativa o su sollecitazione del giudice, purché sia garantito alle altre parti un termine per controdedurre. Il Collegio richiama Sez. I n. 1229 del 2021 e Sez. I n. 51053 del 2017, e distingue l’arresto Sez. III n. 2785 del 2024, riferito a diverso ambito esecutivo.
Nel caso concreto il contraddittorio era stato pienamente instaurato: all’udienza del 17.05.2024 era stato disposto il rinvio al 9.07.2024 proprio per acquisire le sentenze e il parere del requirente. Il giudice dell’esecuzione ha quindi errato nel non esaminare la domanda integrativa, restando impregiudicato il merito. L’ordinanza è annullata limitatamente a tale capo, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Il secondo motivo è invece rigettato. Il giudice dell’esecuzione aveva compiuto un vaglio analitico dell’originaria istanza, escludendo l’unitarietà progettuale per la diversità dei contesti spazio-temporali e l’estemporaneità della condotta. La Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017: la continuazione richiede concreti indicatori e la programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali, non bastando la presenza di singoli indici se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
Nota della Redazione
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