Rescissione del giudicato e accertamento effettivo della conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. I n. 34644 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la verifica dell’effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può desumersi dalla sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio operata nella fase delle indagini preliminari. Ai fini della dichiarazione di assenza non è sufficiente la formale regolarità della notifica: il giudice deve accertare in positivo l’instaurazione di un effettivo rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’imputato, tale da far ritenere con certezza che questi abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia volontariamente sottratto alla stessa. La negligenza informativa dell’imputato non integra automaticamente la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e non fonda alcuna presunzione di conoscenza della chiamata in giudizio. Il giudice della rescissione è titolare di un dovere di controllo non solo formale ma anche sostanziale, che impone di individuare condotte positive di sottrazione e non mere omissioni.

Il Fatto

Un cittadino straniero era stato identificato dalla polizia giudiziaria e, risultando senza fissa dimora, gli era stato nominato un difensore d’ufficio, presso il cui studio eleggeva domicilio. Presso quel difensore veniva notificato il decreto di citazione a giudizio. Alla prima udienza dibattimentale il giudice disponeva la rinnovazione della notifica, poi effettuata mediante consegna di copia a un collega di studio. L’imputato e il difensore risultavano assenti alle successive udienze, con nomina di un nuovo difensore d’ufficio, e il processo si definiva con sentenza di condanna del Giudice di pace, divenuta irrevocabile.

Il condannato ha chiesto la rescissione del giudicato, eccependo di non avere mai avuto conoscenza del procedimento, di non comprendere la lingua italiana e di non avere mai avuto contatti con il difensore d’ufficio. La Corte d’appello ha rigettato la richiesta, ritenendo la dichiarazione di assenza correttamente resa e il rimedio esperibile quello della restituzione del termine. Ha inoltre ascritto alla colpa dell’imputato il mancato contatto con il difensore. Propone ricorso il difensore, articolando tre motivi. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina applicabile ratione temporis, ossia l’art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma Cartabia, essendo la dichiarazione di assenza intervenuta in epoca antecedente. Richiama il principio per cui, in tema di rescissione, l’effettiva conoscenza del procedimento deve riferirsi all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, non potendosi desumere dalla mera elezione di domicilio in fase di indagini, secondo quanto affermato da Sez. 6 n. 21997 del 2020 e, più di recente, da Sez. 1 n. 47373 del 2024.

Il riferimento centrale è alle Sezioni Unite n. 23948 del 2019, che hanno escluso la sufficienza della sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, imponendo al giudice di verificare l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra legale domiciliatario e indagato. La Corte sottolinea che il presupposto per procedere in assenza era già individuato, nella disciplina previgente, nella serietà e realtà dell’elezione, dovendo questa essere idonea a determinare un apprezzabile rapporto tra il soggetto e il luogo di notifica. Viene richiamato l’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 103 del 2016, che subordina l’efficacia dell’elezione presso il difensore d’ufficio all’assenso del domiciliatario. Le Sezioni Unite, osserva la Corte, avevano riguardo proprio a un cittadino straniero, ambito tipico di elezioni di domicilio di fatto inidonee.

Il principio è rafforzato dalla successiva modifica dell’art. 420-bis cod. proc. pen., che consente di procedere in assenza solo quando risulti certo che l’imputato abbia conoscenza dell’azione penale e dell’instaurazione del processo. In tal senso depone anche l’art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., che impone la notifica personale a opera della polizia giudiziaria quando manchi la certezza della conoscenza: il sistema è incentrato sull’effettività di tale conoscenza, senza presunzioni legali.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva acquisito informazioni dal difensore d’ufficio, che aveva comunicato di non avere mai avuto contatti con l’imputato. Ciò nonostante, ha ascritto il mancato contatto a colpa esclusiva del condannato. La Corte ritiene l’argomentazione non condivisibile: secondo la giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite, a legittimare la dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi desumere automaticamente dalla negligenza informativa la volontà di sottrarsi ad esso (Sez. 5 n. 23670 del 2025; Sez. 6 n. 44089 del 2024; Sez. 6 n. 34523 del 2023).

La Corte d’appello, pur avendo accertato l’assenza di un rapporto professionale effettivo, non ha acquisito elementi idonei a far ritenere con certezza la conoscenza del procedimento, fondando l’affermazione della colpa su un dato meramente oggettivo. Ha così ricondotto alla volontaria sottrazione anche situazioni meramente omissive e ha collegato alla notifica al difensore domiciliatario una presunzione di conoscenza, benché quel difensore non avesse partecipato ad alcuna udienza dibattimentale. Il giudice della rescissione avrebbe dovuto individuare condotte positive di sottrazione, con accertamento in fatto esteso al coefficiente psicologico, eludendo altrimenti il dovere di controllo sostanziale impostogli (Sez. Un. n. 15498 del 2020). L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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