Errore di fatto e valutazioni non censurabili in cassazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 3300 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste esclusivamente in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia inciso sul processo formativo della volontà. Non è configurabile l’errore di fatto quando la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo: in tal caso si versa in un errore di giudizio, non censurabile. Il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. non consente di dedurre né il travisamento del fatto né il travisamento della prova, atteso che l’istituto è volto a eliminare i vizi di percezione e non quelli di ragionamento. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato per i reati di falso e di tentata estorsione ai danni della ex convivente, proponeva ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la decisione della Corte di appello. Con un unico motivo, il ricorrente lamentava che i giudici di legittimità non avevano considerato che l’esercizio dell’azione civile, mediante il deposito di un’istanza monitoria, escludeva la minaccia, elemento costitutivo del reato di estorsione per cui era stata confermata la condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito la natura e i confini del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., rilevando che esso è finalizzato esclusivamente alla correzione di errori materiali o di fatto contenuti nella sentenza. L’errore di fatto consiste in un errore percettivo, derivante da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia inciso sul processo formativo della volontà della Corte.

La Corte ha evidenziato come sia necessario che l’inesatta percezione delle risultanze processuali abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza tale errore. Quando la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma un errore di giudizio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che le censure del ricorrente riguardavano il merito della valutazione compiuta dalla sentenza impugnata, che aveva individuato la minaccia estorsiva nella condotta di chi prospetta azioni giudiziarie per ottenere somme consapevolmente non dovute, avendo prodotto documentazione falsa. Tali affermazioni attengono ad aspetti prettamente valutativi, non censurabili nell’ambito del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., così come non sarebbero censurabili il travisamento del fatto e il travisamento della prova.

La Corte ha concluso che, diversamente opinando, si fuoriuscirebbe dai confini dell’istituto, introdotto per eliminare i vizi di percezione e non quelli di ragionamento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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