Confisca esclusa per il reato di guida in stato di ebbrezza di (Cass. pen. Sez. IV n. 34707 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada non prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo, stabilita solo per la più grave ipotesi di cui alla lett. c). Ne consegue che la statuizione di confisca pronunciata con la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti è illegittima e va annullata senza rinvio. Quanto alla sospensione della patente di guida, la durata va fissata dal giudice di merito entro i limiti edittali di sei mesi a un anno, con obbligo di motivazione in relazione all’entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo per l’ulteriore circolazione, secondo l’art. 218, comma 2, cod. strada. La motivazione deve essere specifica e dettagliata quando la durata superi la misura media dell’edittale; in difetto, la sentenza è annullata con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Termini Imerese, all’esito di giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena di quattordici giorni di arresto e mille euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca del veicolo.

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, per avere il giudice applicato le sanzioni accessorie previste dall’art. 186, comma 2, lett. c), anziché quelle stabilite per la più lieve ipotesi della lett. b). Rileva, in particolare, che il reato contestato non è sanzionato con la confisca del veicolo e che la sospensione della patente è stata fissata nella durata massima senza alcuna motivazione. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, che prevede la sola sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per una durata compresa tra sei mesi e un anno. Nessuna previsione normativa riconduce a tale ipotesi la confisca del veicolo, stabilita invece per la più grave fattispecie di cui alla lett. c).

Su questo primo profilo la Corte accoglie il ricorso e dispone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, eliminando la statuizione relativa alla confisca. L’accoglimento discende dalla sola lettura della norma incriminatrice, che non contempla la sanzione accessoria applicata dal giudice di merito.

Quanto alla sospensione della patente, la Corte richiama l’art. 218, comma 2, cod. strada, secondo cui la durata della sanzione, entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge, va determinata in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Su tali aspetti il giudice di merito deve rendere motivazione.

Il percorso argomentativo si sostiene su un consolidato orientamento richiamato dalla stessa Corte: Sez. IV n. 55130 del 2017, secondo cui il giudice è tenuto a motivare in ordine ai parametri dell’art. 218; Sez. IV n. 21574 del 2014 e Sez. F n. 24023 del 2020, che impongono una spiegazione specifica e dettagliata del ragionamento seguito quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media dell’edittale.

Nel provvedimento impugnato non si rinviene alcuna motivazione riguardo alla durata della sospensione fissata per un anno. La Corte annulla pertanto la sentenza con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, per nuovo esame sul punto, mentre la statuizione sulla confisca è eliminata senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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