Furto, attenuante del danno di speciale tenuità e valutazione del danno criminale (Cass. pen. Sez. IV n. 34708 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile anche al delitto di furto, ma la sua configurabilità non dipende dal solo valore venale del bene sottratto né dall’entità lievissima del pregiudizio patrimoniale arrecato alla persona offesa. Occorre una valutazione combinata e complessa del danno criminale nella sua globalità, che tenga conto del grado di effettiva offensività del fatto concreto. Restano quindi determinanti le modalità della condotta e il disvalore sociale che essa esprime, anche in termini potenziali. La relativa verifica ha ad oggetto non la natura giuridica del bene protetto, ma il grado di offensività concreta del fatto.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala nei confronti dell’imputato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 154,00 di multa per il reato di cui all’art. 624 cod. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’ingiustificato diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla corretta applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. al delitto di furto quando il bene sottratto abbia valore economico modesto. Il ricorrente assumeva che la tenuità del pregiudizio patrimoniale dovesse di per sé fondare l’attenuante.

La Corte muove dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite n. 24990 del 2020, intervenute a risolvere il contrasto sull’applicabilità dell’attenuante ai reati in materia di stupefacenti. Le Sezioni Unite hanno ricostruito l’istituto storicamente e sistematicamente, rilevando che la legge 7 febbraio 1990, n. 19 ha aggiunto all’art. 62 cod. pen. una diminuente applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, subordinata alla duplice condizione della speciale tenuità del lucro perseguito o conseguito e dell’evento dannoso o pericoloso.

Le Sezioni Unite hanno valorizzato il riscontro sistematico dell’art. 131-bis cod. pen., che collega alla particolare tenuità dell’offesa la non punibilità del fatto, senza attribuire alcun rilievo alla mera individuazione del bene giuridico protetto. Sulla scia di Sez. U n. 13681 del 2016, si è affermato che la tenuità del danno o del pericolo rileva sia per attenuare la pena ex art. 62, n. 4, cod. pen., sia per escluderne la necessità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.. In entrambi i casi la verifica deve riguardare il grado di effettiva offensività del fatto concreto.

Tali principi sono stati richiamati con riferimento al reato di furto: l’attenuante presuppone un giudizio complesso su tutti gli elementi della fattispecie concreta, non solo sul danno patrimoniale ma sul danno criminale nella sua globalità. Non sono perciò determinanti i soli parametri della lievissima entità del pregiudizio e del valore irrisorio del bene sottratto, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, resa diffusa motivazione sugli elementi ostativi all’attenuante pur in presenza di un furto di modesto valore economico. I giudici di merito hanno valorizzato le modalità allarmanti della condotta, l’atteggiamento di irrisione e di tracotanza di fronte ai ripetuti inviti ad abbandonare il locale, il timore ingenerato nella persona offesa e nella sua amica, indotte ad asserragliarsi all’interno. Il fatto concreto, dunque, non ha cagionato una offesa di speciale tenuità. Il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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