Ricorso straordinario per errore di fatto: revoca e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 9386 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore percettivo consiste in una svista o in un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e tale da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Integra tale errore la falsa percezione della data di deposito del ricorso per cassazione, quando dalla documentazione risulti che l’impugnazione è stata proposta nei termini di legge. Accertato l’errore, la Corte revoca il provvedimento viziato e può procedere direttamente alla fase rescissoria, adottando la decisione che sostituisce la precedente. Resta fermo che la nullità degli atti introduttivi del giudizio, definito con sentenza irrevocabile e celebrato in assenza dell’imputato, non rientra tra i casi di revisione ex art. 630 cod. proc. pen., ma va fatta valere con la rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che la Corte di legittimità avrebbe ritenuto erroneamente il deposito del ricorso per cassazione in data 13.04.2024, invece che il 12.04.2024, come risultava dalla documentazione allegata. In particolare, il provvedimento impugnato era stato notificato il 28.03.2024 e il ricorso era stato inviato via pec il 12.04.2024 all’indirizzo dedicato della Corte di appello di Brescia.
Il ricorso straordinario si inserisce in un procedimento originato dalla richiesta di revisione della sentenza di condanna, dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, che aveva rilevato come il rimedio esperibile fosse la rescissione del giudicato e non la revisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso straordinario. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002, ha ribadito che l’errore di fatto rilevante è quello percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia inciso sul processo formativo della volontà. Sono invece estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche e gli errori percettivi del giudice di merito.
Nel caso concreto, la decisione della Sesta sezione penale risultava determinata dalla svista sulla data di deposito del ricorso per cassazione, che dalla documentazione allegata poteva affermarsi essere stato effettuato nei termini di legge. Di conseguenza, la Corte ha disposto la revoca dell’ordinanza impugnata, in quanto emessa in esito all’evidenziato errore percettivo.
Posta la revoca, il Collegio ha ritenuto di procedere direttamente alla fase rescissoria, in applicazione del principio secondo cui, disponendo l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della caducazione e del rinnovato giudizio, potendosi adottare un’immediata pronuncia.
Nel merito del giudizio rescissorio, il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia è stato dichiarato inammissibile, per essere il motivo aspecifico e manifestamente infondato. La doglianza era reiterativa di quella proposta in appello e non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva evidenziato come la criticità strutturale dell’ordinamento fosse stata sanata con la disciplina dell’assenza introdotta dalla legge n. 67 del 2014, e come il rimedio fosse la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. e non la revisione ex art. 630 cod. proc. pen.. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 15498 del 26.11.2020, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione trovano il loro limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato.
All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato
- Art. 630 c.p.p. – Casi di revisione