La falsa incolpazione per reato prescritto non è calunnia (Cass. pen. Sez. 6 n. 17600 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di calunnia, non integra il delitto di cui all’art. 368 cod. pen. la falsa incolpazione per un reato manifestamente estinto per prescrizione al momento della denuncia, atteso che la rappresentazione dei fatti non è idonea a determinare l’apertura di un procedimento penale nei confronti della persona ingiustamente accusata. Tale esclusione opera a condizione che l’estinzione emerga con carattere di assoluta evidenza, senza necessità di approfondimenti istruttori o accertamenti ulteriori, essendo immediatamente percepibile sulla base degli elementi disponibili al momento della ricezione della notizia. Il delitto di calunnia, quale reato di pericolo, richiede la concreta idoneità della denuncia a determinare l’avvio di un procedimento penale, da valutarsi ex ante, restando irrilevante l’effettiva instaurazione del procedimento. Ne consegue che, qualora la causa estintiva preesista alla sentenza di primo grado, il giudice di appello deve revocare le statuizioni civili, non potendo trovare applicazione l’art. 578 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione al delitto di calunnia contestato all’imputata, confermando le statuizioni civili e condannando l’imputata alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. L’imputata era stata ritenuta responsabile di aver falsamente accusato due magistrati, nel ricorso per ingiusta detenzione proposto nell’interesse di un terzo, di abuso d’ufficio e di condotte coercitive finalizzate a determinarne l’annientamento psichico.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e l’illegittimità della conferma delle statuizioni civili, essendo la prescrizione maturata prima della pronuncia di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che il termine di prescrizione del delitto di calunnia, commesso il 13 dicembre 2011, risultava decorso il 16 agosto 2019, anteriormente alla sentenza di primo grado dell’11 settembre 2019, non potendo attribuirsi effetto sospensivo al rinvio disposto per esigenze di acquisizione della prova ai sensi dell’art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.
Il Collegio ha affermato che, essendo il reato estinto per prescrizione in data antecedente alla sentenza di primo grado, non potevano essere accolte le domande risarcitorie e le provvisionali in favore della parte civile, difettando il presupposto di operatività dell’art. 578 cod. proc. pen., che richiede una precedente pronuncia di condanna validamente emessa. Il giudice di appello, accertando la causa estintiva maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute.
La Corte ha quindi affrontato la questione della configurabilità del delitto di calunnia in relazione alla falsa incolpazione per un reato già prescritto, richiamando il principio per cui il reato di cui all’art. 368 cod. pen. richiede l’idoneità della condotta a determinare l’apertura di un procedimento penale. Il Collegio ha precisato che tale idoneità è esclusa quando la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o quando il reato sia palesemente estinto, non essendo necessaria alcuna indagine per accertarne l’infondatezza.
La Corte ha valorizzato la natura di reato di pericolo della calunnia, richiedendo che la verifica dell’idoneità della denuncia a determinare l’instaurazione di un procedimento penale sia compiuta ex ante, sulla base delle circostanze rappresentate nella stessa denuncia, e non dipenda da circostanze esterne come l’effettivo esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
Nel caso di specie, la falsa accusa concerneva fatti risalenti a diciassette anni prima, sicché la denuncia non era idonea a provocare un procedimento penale contro l’accusato. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili, perché il fatto non sussiste.
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Nota della Redazione
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