Reato continuato, aumento di pena distinto e proporzionato per i reati satellite (Cass. pen. Sez. VII n. 34950 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, così da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene. L’errata correzione di un asserito errore materiale sulla pena non genera pregiudizio all’imputato quando la sanzione complessivamente applicata risulti inferiore a quella irrogata in primo grado. Il motivo che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena attiene al merito del giudizio discrezionale e non è proponibile in sede di legittimità, quando la motivazione del giudice di appello non presenti evidenti illogicità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati di truffa contestati, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per il residuo reato di truffa, ha riconosciuto la continuazione con il reato giudicato con separata sentenza della stessa Corte d’appello, divenuta irrevocabile, e ha revocato la sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.

Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 157 e 131 cod. pen. e dell’art. 81 cod. pen. in materia di continuazione, l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell’art. 133 cod. pen. per motivazione apparente sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina il primo motivo, che censura l’aumento di pena per la continuazione, e lo dichiara manifestamente infondato. Il ricorrente assume che, una volta ritenuta prescritta la prima ipotesi di truffa, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare una pena inferiore e che sarebbe stato adottato un mero cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico.

La Corte ricostruisce i passaggi del giudizio di merito e rileva che la correzione operata dalla Corte di appello, in relazione a un asserito errore materiale sulla pena finale, muove da un presupposto non corretto rispetto alla pena base effettivamente determinata dal Tribunale. Nondimeno, osserva la Corte, tale errata correzione non ha arrecato pregiudizio all’imputato, perché in accoglimento della richiesta difensiva è stato riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato più grave giudicato separatamente, applicando per il reato satellite un aumento di anni uno di reclusione ed euro cento di multa, sanzione inferiore a quella indicata in primo grado.

Sul piano del principio, i giudici di legittimità affermano che in tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base, e poi calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, così da rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, richiamando Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. Tale onere argomentativo risulta assolto, avendo il giudice di merito legato la determinazione dell’aumento all’abuso delle funzioni sacerdotali, all’intensità del dolo e alla condotta dell’imputato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione è esente da evidenti illogicità: non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Anche il motivo sull’eccessività della pena è dichiarato non proponibile, rientrando la graduazione sanzionatoria, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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