Appello cautelare: il tribunale può integrare la motivazione mancante (Cass. pen. Sez. V n. 34953 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di appello cautelare, il tribunale non può annullare l’ordinanza priva di motivazione, ma deve redigere la motivazione mancante in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, secondo il principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen.; a fortiori può seguire un percorso motivazionale difforme nella ricostruzione del fatto e della sua riferibilità all’indagato. Il giudizio sulle esigenze cautelari non esige l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato: è sufficiente che la complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti, in rapporto alle attuali condizioni dell’indagato, renda probabile la futura ripetizione delle condotte criminose. La valorizzazione della pervicace continuità delle azioni illecite e dell’alto livello di professionalità costituisce esercizio non irragionevole del giudizio predittivo rimesso al giudice di merito.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a un indagato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali e di assumere uffici direttivi, prevista dall’art. 290 cod. proc. pen., in relazione a reati di bancarotta contestati in qualità di componente del collegio sindacale di una società dichiarata fallita.
Il Tribunale del riesame, investito dell’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., lo rigettava. L’indagato ricorreva per cassazione lamentando, con un unico motivo, l’inosservanza dell’art. 310 cod. proc. pen. — per avere il tribunale integrato il provvedimento genetico anziché annullarlo — e la carenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, la censura è inammissibile sotto un primo profilo: è manifestamente infondata l’affermazione secondo cui al tribunale, in caso di appello cautelare, sarebbe preclusa l’integrazione o persino la sostituzione della motivazione del provvedimento genetico.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, di fronte alla assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, il giudice dell’appello cautelare non può disporne l’annullamento, ma deve provvedere a redigere la motivazione mancante in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 1114 del 2022, Ruggieri). Se deve integrare una motivazione del tutto assente, può a fortiori seguire un differente percorso motivazionale sulla ricostruzione del fatto e sulla sua riferibilità all’indagato. Nel caso concreto la doglianza è inoltre generica, non essendo indicati i termini della difformità rispetto al provvedimento genetico.
Le censure che aggrediscono singoli elementi indiziari si risolvono in una rivalutazione del materiale istruttorio e in una lettura alternativa non consentita in sede di legittimità. Quanto al compendio intercettativo, la Corte ricorda il consolidato orientamento per cui l’interpretazione e la valutazione delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità (Sez. 3 n. 44938 del 2021, Gregoli).
Anche la contestazione sulla possibilità giuridica di impedire l’evento distrattivo da parte dei sindaci è generica, alla luce dell’orientamento che afferma la responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale del presidente del collegio sindacale quando l’omissione del potere di controllo assurga a elemento dimostrativo di dolosa partecipazione (Sez. 5 n. 26399 del 2014, Zandano).
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte chiarisce che non devono essere necessariamente individuate occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1 n. 14840 del 2020, Oliverio): è sufficiente che la complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti renda probabile, in rapporto alle attuali condizioni dell’indagato, la futura ripetizione delle condotte criminose (Sez. 1 n. 26618 del 2025, D’Eugenio). La valorizzazione in chiave prognostica della pervicace continuità delle azioni illecite e dell’alto livello di professionalità dispiegato è esercizio non irragionevole del giudizio predittivo del giudice di merito.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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