Incendio escluso per imprudenza se il fuoco è spento (Cass. pen. Sez. I n. 34949 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di incendio di cui all’art. 423 cod. pen. è connotato da dolo generico, consistente nella volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità. La sussistenza dell’elemento volitivo deve essere verificata con prognosi ex ante e non può fondarsi su una ricostruzione dei fatti confusa e contraddittoria. È illogica l’affermazione del dolo di incendio quando la stessa narrativa di merito dimostra che l’imputato si era adoperato per spegnere il fuoco e si era allontanato dall’area solo dopo averlo ritenuto spento. In tal caso la condotta integra un atteggiamento imprudente e negligente, non la volontà di appiccare un abbruciamento di vaste proporzioni. È escluso anche il dolo eventuale, ove l’accettazione del rischio sia incompatibile con le attività di spegnimento poste in essere.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25 marzo 2025, confermava la condanna pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi a carico dell’imputato, alla pena di due mesi di reclusione, per avere cagionato un incendio. Secondo la ricostruzione di merito, l’uomo aveva dato fuoco a rifiuti depositati in modo incontrollato all’interno della propria proprietà, alimentando le fiamme in un braciere ricavato da un bidone metallico.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso l’imputato, lamentando la violazione degli artt. 423 cod. pen. e 256 bis d.lgs. 152/2006. Sosteneva l’insussistenza del dolo di incendio, per non aver agito di nascosto né con l’intenzione di appiccare il fuoco, e contestava la prevedibilità ex ante della propagazione.
La Motivazione della Corte
La prima sezione penale ha ritenuto fondato il ricorso. Il nucleo della censura riguardava l’omessa dimostrazione dell’elemento volitivo doloso. L’esame delle scansioni temporali dell’episodio, come riportate nella sentenza di primo grado, rendeva ampiamente illogica l’affermazione del dolo di incendio.
La Corte ha ripercorso gli interventi della Polizia Locale e dei Vigili del fuoco e ha posto in rilievo come l’imputato avesse cercato di spegnere le fiamme, utilizzando acqua e terra, e si fosse allontanato solo dopo che il fuoco appariva spento, nonostante il permanere di fumo e odore acre. Da qui l’insanabile contraddittorietà della motivazione impugnata, che da un lato affermava la propagazione delle fiamme fuori dal bidone e dall’altro riconosceva che, al momento dell’allontanamento, di fuoco non ve ne era più.
Il giudice di legittimità ha richiamato la natura del reato, connotato da dolo generico. Ha quindi escluso che la condotta potesse essere ricondotta a una volizione dolosa: le attività di spegnimento, ancorché non idonee, e l’abbandono dell’area solo a fuoco apparentemente spento dimostravano il contrario. Né risultava configurabile il dolo eventuale, poiché l’accettazione del rischio era incompatibile con l’atteggiamento tenuto.
La sentenza è stata così annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, per una nuova valutazione dell’elemento psicologico e della qualificazione giuridica del fatto.
Nota della Redazione
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