Mafia storica: il tempo silente non supera da solo la presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 34978 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, per i reati di partecipazione ad associazioni mafiose cd. storiche la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dal sodalizio o con l’esaurimento dell’attività associativa. Il cd. tempo silente, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, non costituisce da solo prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio e può essere valutato solo in via residuale, quale uno tra i possibili elementi volti a dimostrare, in modo obiettivo e concreto, l’assenza di esigenze cautelari. Il giudice deve quindi verificare se, nel periodo decorso, siano emerse ulteriori condotte sintomatiche di una pericolosità ancora attuale.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza del 10 febbraio 2025, ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La misura era stata applicata per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato nella qualità di partecipe a un sodalizio di tipo mafioso operante nel capoluogo pugliese.

Avverso tale decisione l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 275 cod. proc. pen. La difesa ha lamentato disparità di trattamento rispetto a coindagati rimessi in libertà in ragione del lungo tempo decorso dalla commissione delle condotte, invocando il principio del tempo silente e contestando l’attualità delle esigenze cautelari desunta dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di un coindagato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dell’orientamento maggioritario: per le mafie storiche la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere vinta solo dal recesso o dall’esaurimento dell’attività associativa, mentre il tempo silente opera in via meramente residuale, quale uno dei possibili elementi — accanto a un’attività di collaborazione o al trasferimento in altra zona — idonei a dimostrare in modo obiettivo e concreto l’assenza di esigenze cautelari.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, tra cui Sez. 5 n. 16434 del 2024, Sez. 2 n. 38848 del 2021, Sez. 5 n. 36389 del 2019 e Sez. 5 n. 52303 del 2016. Evidenzia inoltre una pronuncia riferita specificamente al sodalizio in esame, che ha ravvisato la doppia presunzione ex artt. 275, comma 3, e art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. nell’ipotesi di appartenenza a una mafia storica ancora operante nel quartiere Japigia di Bari (Sez. 6 n. 33030 del 2024).

Il Collegio dà conto anche dell’orientamento minoritario richiamato dal ricorrente, secondo cui, in un’esegesi costituzionalmente orientata, il tempo trascorso dai fatti dovrebbe essere espressamente valutato ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità (Sez. 6 n. 2112 del 2023).

Ciò posto, la Corte si confronta con l’ordinanza impugnata e ne riscontra la congruità. La contestazione cautelare è aperta e individua una condotta ancora perdurante, collocata tra il marzo 2016 e l’attualità. Il Tribunale ha escluso che la presunzione potesse essere superata, valorizzando elementi ulteriori che attualizzano le esigenze: le dichiarazioni del coindagato e del collaboratore che descrivono la intraneità del ricorrente all’attualità e quelle del collaboratore che riferisce dello smercio di stupefacente per il gruppo fino al 2022. Non vi è dunque automatica applicazione del principio del tempo silente, ma verifica della presenza di condotte sintomatiche di pericolosità attuale. Il ricorso, rispetto a tali elementi, si limita a proporne una diversa valutazione, inammissibile in sede di legittimità. Il richiamo ai precedenti specifici e all’operatività del clan di appartenenza, qualificato come mafia storica, rafforza il giudizio di pericolosità sociale e la prognosi negativa di commissione di ulteriori delitti. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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