Obbligo di motivare il dissenso sulla continuazione dal giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 13059 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione, il giudice, pur nella sua autonomia decisionale, è tenuto a confrontarsi con la parallela valutazione compiuta dal giudice di cognizione che abbia già riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati, non limitandosi a reiterare la propria precedente valutazione. Ove intenda discostarsi da tale valutazione, anche con riguardo solo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il giudice dell’esecuzione deve motivare la sua decisione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti, esplicitando le ragioni del dissenso. La mancata ottemperanza a tale obbligo integra il vizio di motivazione e comporta l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.
Il Fatto
La Corte di Cassazione era chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, in sede di esecuzione e a seguito di un precedente annullamento con rinvio disposto dalla stessa Corte, aveva nuovamente rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra una serie di reati di truffa per i quali l’interessato era stato giudicato con plurime sentenze irrevocabili. I reati, commessi in diverse città italiane in un arco temporale di poco superiore all’anno, erano stati realizzati con la pubblicazione di falsi annunci su internet relativi alla vendita o alla locazione di immobili inesistenti.
Con un primo annullamento, la Corte aveva già rilevato che il giudice dell’esecuzione non si era confrontato con la valutazione espressa in sede di cognizione dal Tribunale di Bergamo, che aveva riconosciuto la continuazione tra alcune truffe commesse in un periodo in cui ricadevano anche altre condotte oggetto dell’istanza. La difesa, con due motivi di ricorso, deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato a reiterare la medesima valutazione già censurata, senza confrontarsi con gli indici sintomatici dell’esistenza di un’originaria programmazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la sentenza rescindente aveva imposto al giudice dell’esecuzione di confrontarsi con la parallela valutazione compiuta dal giudice di cognizione, il quale aveva già ritenuto avvinti dal vincolo della continuazione alcuni reati commessi in un lasso di tempo all’interno del quale si collocavano, in parte, quelli oggetto della domanda.
Pur nella riconosciuta autonomia di decisione del giudice dell’esecuzione, la Corte ha affermato che, ove questi avesse inteso non accogliere la domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, era tenuto a motivare la sua decisione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti.
L’ordinanza impugnata, pur richiamando formalmente il dictum della sentenza rescindente, si era invece limitata a ribadire la propria valutazione negli stessi termini censurati, senza esplicitare le ragioni per le quali, a fronte dei medesimi dati fattuali — l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale delle condotte, l’identità delle modalità esecutive — avesse inteso discostarsi dalla valutazione espressa in sede di cognizione. Tale motivazione è stata ritenuta dalla Corte del tutto avulsa dalle risultanze processuali e priva di efficacia dimostrativa rispetto all’accertamento richiesto, configurandosi il vizio di motivazione denunciato.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per un nuovo giudizio, che dovrà essere condotto nel rispetto del principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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