Inammissibile il ricorso fondato su motivi generici e manifestamente infondati (Cass. pen. Sez. VII n. 35078 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che ripropone le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame, senza correlazione argomentativa con la decisione impugnata, è generico e, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede un giudizio complesso e congiunto su tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non impone la disamina di tutti gli elementi previsti: è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, con motivazione che non può risolversi in mere clausole di stile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità della motivazione, non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti.
Il Fatto
La ricorrente impugna davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti. Il ricorso si articola in quattro motivi: travisamento della prova e violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. per motivazione apparente; mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che denunciano il travisamento della prova e il difetto motivazionale in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost.. Il Collegio li ritiene generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.
Il percorso argomentativo è lineare: la mancanza di specificità del motivo, da cui deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il vizio non è dunque nella decisione, ma nella sua mancata contestazione critica.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, la Corte lo reputa reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese, oltre che manifestamente infondato a fronte di una motivazione congrua e non illogica, che correttamente esclude la tenuità in ragione della durata dell’occupazione.
Il Collegio richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen.: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo. Non è però necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato dalla Sez. VI n. 55107 dell’08.11.2018. Il giudice deve comunque motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, senza ricorrere a mere clausole di stile, come precisato dalla Sez. VI n. 18180 del 20.12.2018. Trattandosi di valutazione discrezionale, essa è stata correttamente esercitata nel caso concreto.
Il quarto motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato: la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità, poiché non è necessario che siano presi in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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