Errore sulla quantità di THC esclude l’aggravante dell’ingente quantità (Cass. pen. Sez. VI n. 35143 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, l’errore che inficia la consulenza tecnica nella quantificazione del principio attivo, tale da collocare il THC al di sotto dei due chilogrammi, incide sull’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e impone l’annullamento con rinvio della sentenza, trattandosi di accertamento di fatto precluso in sede di legittimità. Resta invece inammissibile il motivo che deduce il travisamento della prova sulla quantità senza dimostrare la decisività dell’omissione nell’apparato motivazionale. La causa di non punibilità prevista dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016 non opera quando la coltivazione è priva della documentazione di tracciabilità prescritta, con la conseguenza che la condotta rientra nell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Il Fatto
La vicenda risale all’ottobre 2022. Nel corso di un servizio di polizia giudiziaria i militari individuano una piantagione di canapa riconducibile al ricorrente, il quale dichiara trattarsi di canapa sativa ed esibisce fattura di acquisto dei semi e copia della busta con relativa certificazione.
Le analisi sui primi steli evidenziano un principio attivo dell’8,6%, superiore al limite di legge. La perquisizione viene poi estesa a un’altra particella, dove sono rinvenute infiorescenze essiccate e un sacco di infiorescenze. La Corte d’appello conferma la condanna per il delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contesta la quantificazione del THC e la sussistenza della causa di non punibilità, è inammissibile. Il ricorrente prospetta un travisamento della prova, ma non dimostra la decisività dell’omissione rispetto all’apparato motivazionale sottoposto a critica, come richiesto dal costante insegnamento di legittimità.
Nel caso concreto tale decisività non ricorre. La responsabilità è fondata non solo sul valore di THC della sostanza, ma anche sull’omessa produzione della documentazione prescritta dalla legge n. 242/2016, che rende illecita l’intera coltivazione ed estromette la condotta dall’alveo applicativo speciale di quella legge per farla rientrare nel d.P.R. n. 309/1990.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019: la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa integra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori di legge, salvo che i derivati siano in concreto privi di efficacia drogante, secondo il principio di offensività. La legge qualifica come lecita unicamente la coltivazione delle varietà iscritte nel Catalogo comune.
È invece fondato il secondo motivo, che deduce un errore nella consulenza disposta dai giudici, consistito nell’indicazione di un valore decimale di troppo. Per effetto di tale errore il quantitativo di THC risulterebbe inferiore ai due chilogrammi, con conseguente esclusione dell’aggravante speciale. Poiché l’indagine richiede un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità, la sentenza è annullata con rinvio al giudice di merito nella sola parte relativa all’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità. Il terzo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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