Minaccia a pubblico ufficiale: nesso teleologico va accertato (Cass. pen. Sez. VI n. 35142 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di minaccia a pubblico ufficiale, ex art. 336 cod. pen., il giudice di merito deve accertare il nesso teleologico tra la condotta intimidatoria e l’atto di ufficio, verificando se l’aggressione verbale sia diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio. Ove la motivazione ometta tale verifica e non chiarisca se l’atto dell’ufficio fosse già concluso, la qualificazione del fatto come minaccia semplice, aggravata dalla qualità della persona offesa e procedibile a querela, è frutto di argomentazione illogica e va annullata. La riqualificazione giuridica presuppone una ricostruzione completa del fatto e della sua finalizzazione, non una lettura frammentaria delle prove.
Il Fatto
Due agenti della polizia penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale, aprivano la cella di un detenuto per collocarvi un altro ristretto. Nel corso dell’operazione il detenuto rivolgeva espressioni ingiuriose e una minaccia nei confronti di uno degli agenti, prospettando ritorsioni una volta rimesso in libertà.
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per minaccia a pubblico ufficiale. La Corte di appello, riqualificato il fatto come minaccia semplice, dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per aver la sentenza escluso il nesso tra la condotta e l’atto dell’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dall’istruttoria dibattimentale, dalla quale era emerso che l’aggressione verbale si era verificata mentre gli agenti aprivano la cella per farvi prendere posto un altro detenuto. Gli elementi di fatto erano rimasti sostanzialmente non contestati.
Il punto centrale attiene al rapporto tra condotta e atto dell’ufficio. La sentenza impugnata ha sganciato la minaccia dall’atto dell’ufficio, senza spiegare da cosa fosse determinata. Non ha argomentato se l’aggressione fosse finalizzata a interferire sull’attività dell’ufficio o se questa si fosse già conclusa.
Secondo la Corte, così facendo la motivazione non consente di comprendere se il comportamento aggressivo fosse diretto a costringere il pubblico ufficiale a un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio. In mancanza di tale verifica, il fatto può integrare solo il diverso delitto di minaccia, aggravato dalla qualità della persona offesa, per la cui procedibilità è necessaria la querela. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813-01.
Gli argomenti illogici e in parte omissivi della sentenza impugnata hanno quindi determinato l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio davanti ad altra Sezione della Corte di appello, perché siano colmate le lacune della motivazione nei termini indicati.
Nota della Redazione
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