Inammissibile l’appello che non si confronta con la motivazione di primo grado (Cass. pen. Sez. IV n. 35201 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di specificità dei motivi di appello, nella formulazione risultante dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. come integrato dal comma 1-bis introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, esige che l’appellante si confronti con gli specifici passaggi della motivazione di primo grado, contrapponendo ad essi concreti rilievi critici di fatto o di diritto. Non integra il vizio di specificità la mera riproposizione di una tesi difensiva già disattesa, se non accompagnata dall’esplicitazione delle ragioni del dissenso. Il giudice dell’impugnazione non può dichiarare inammissibile l’appello per manifesta infondatezza dei motivi, perché tale causa non è prevista dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e la relativa valutazione è riservata dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. al solo giudizio di cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Bologna per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di un soffiatore, di un tubo di aspirazione e di un kit custoditi in una cantina condominiale a disposizione di tutti i condomini. Con l’appello aveva contestato la qualificazione giuridica della condotta come furto in abitazione.
La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 31 marzo 2025, aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte, entrando nel merito del motivo, avesse confuso l’inammissibilità con la manifesta infondatezza, e che la declaratoria fosse fondata su un mero rinvio alla sentenza di primo grado senza confronto con gli argomenti difensivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce la disciplina dei requisiti formali dell’impugnazione. L’art. 591 cod. proc. pen. annovera tra le cause di inammissibilità la mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 581 cod. proc. pen.; quest’ultimo, nella versione introdotta dall’art. 1, comma 55, legge n. 103/2017, condiziona l’ammissibilità all’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
La ratio delle preclusioni risiede nell’esigenza di perimetrare l’esatto tema devoluto, evitando impugnazioni dilatorie e consentendo al giudice di individuare contenuto e finalità dei rilievi. Il requisito è integrato quando l’appellante sollecita una diversa risposta rispetto alle valutazioni del primo giudice, che devono essere espressamente confutate o sovvertite sul piano logico o giuridico. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, la Corte ribadisce che l’appellante non può limitarsi a contestare il decisum con considerazioni generiche, ma deve prendere posizione sugli specifici passaggi della motivazione.
Due precisazioni delle Sezioni Unite sono decisive. Anzitutto, la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità dell’appello, perché il giudizio di secondo grado comporta la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza. In secondo luogo, il sindacato di ammissibilità degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza, non menzionata quali causa di inammissibilità: il giudice d’appello non potrà ricorrere alla procedura dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di motivi manifestamente infondati ma caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Non è peraltro richiesta una disquisizione analitica, essendo sufficiente l’identificabilità con accettabile precisione dei punti dogliosi e delle ragioni essenziali (Sez. III n. 12727 del 21 febbraio 2019, Jallow).
Nel caso di specie la Corte ritiene immune da censure la valutazione di aspecificità estrinseca e intrinseca compiuta dalla Corte d’appello: l’imputato aveva opposto una diversa ricostruzione senza addurre in forma puntuale i rilievi critici. Il motivo di ricorso è a sua volta aspecifico, perché contesta la riconducibilità della cantina a luogo di privata dimora o pertinenza senza esplicitare i passaggi argomentativi a sostegno della tesi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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