Confisca ex art. 240-bis cod. pen. per sproporzione e mancata giustificazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9722 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. si distingue radicalmente dalla confisca diretta prevista dall’art. 240 cod. pen., in quanto non richiede l’accertamento di un nesso di pertinenzialità immediata tra il bene e il singolo reato oggetto di contestazione. Essa consente l’ablazione dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità quando il loro valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta e l’interessato non sia in grado di giustificarne la lecita provenienza. Si tratta di una misura a carattere patrimoniale che opera su base presuntiva, fondata sulla pericolosità qualificata desunta dalla condanna e sulla sproporzione economica, prescindendo dalla dimostrazione che il denaro costituisca prezzo o profitto del singolo episodio di spaccio oggetto del giudizio.
Il Fatto
Con sentenza del 09/09/2025, il Tribunale di Roma applicava all’imputato, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice di merito disponeva altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di euro 6000,00 sequestrata all’imputato in occasione dell’arresto. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea riconduzione del denaro rinvenuto alla contestata attività di detenzione di stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione priva di vizi logico-giuridici.
Nel confermare la legittimità del provvedimento ablativo, la Corte ha precisato che la confisca ex art. 240-bis cod. pen. non richiede la dimostrazione di un nesso pertinenziale tra il bene e il singolo reato contestato. La misura, avente natura patrimoniale e fondata su una presunzione di pericolosità qualificata, opera quando il condannato abbia la disponibilità di beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta e non ne giustifichi la lecita provenienza.
Nel caso di specie, la somma di euro 6.000,00 rinvenuta nella disponibilità dell’imputato è risultata priva di giustificazione lecita, in assenza di redditi compatibili o di altra plausibile spiegazione. Il contestuale rinvenimento di un’agenda contenente nominativi e importi dovuti ha costituito un elemento indiziario della sistematicità dell’attività di spaccio, rafforzando il quadro probatorio circa l’origine illecita delle somme.
La Corte ha concluso che la confisca disposta deve ritenersi logicamente argomentata. Richiamata la giurisprudenza costituzionale, ha rilevato che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente non fosse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità è quindi conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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