Omessa comunicazione misura cautelare all’INPS non integra reato (Cass. pen. Sez. III n. 35211 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione all’INPS dell’assoggettamento del beneficiario a misura cautelare personale non integra il delitto di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019. L’art. 7-ter del medesimo decreto configura quella situazione come causa di sospensione del beneficio e non di revoca o riduzione, con la conseguenza che l’informazione non rientra tra quelle “dovute e rilevanti” ai fini dell’incriminazione. Il dovere di comunicazione grava, per espressa previsione normativa, sull’autorità giudiziaria procedente, cui è imposto l’invio all’INPS entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento. Ne deriva che il fatto tipico è insussistente e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado, con decisione poi confermata in appello, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto continuato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019. Secondo l’accusa, dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza, aveva omesso di comunicare all’INPS, entro i termini di legge, la sopravvenuta applicazione di una misura cautelare personale, continuando in tal modo a percepire il beneficio.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 7 e 7-ter d.l. n. 4/2019 e dell’art. 25 Cost. Il ricorrente sostiene che la sottoposizione a misura cautelare è causa di sospensione del beneficio, con obbligo di comunicazione posto in capo all’autorità giudiziaria, e non rientra tra le variazioni che il beneficiario è tenuto a segnalare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla struttura dell’art. 7 d.l. n. 4/2019, che prevede due distinti reati di condotta e di pericolo: la falsità o omissione in fase di presentazione della domanda e l’omessa comunicazione delle variazioni nella fase successiva al riconoscimento del beneficio. Entrambi presidiano il generale principio antielusivo collegato alla capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 49686 del 2023, per le quali le omissioni rilevano solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o di importo superiore.
Il nodo è la qualificazione della sopravvenienza. La Corte di appello aveva ricondotto il silenzio della ricorrente alla categoria residuale delle “altre informazioni” dovute, ritenendo la misura cautelare estranea ai dati reddituali. La ricorrente replica che quella situazione è disciplinata dall’art. 7-ter come ipotesi di sospensione e non incide sulla spettanza del beneficio.
La Corte accoglie la tesi difensiva. L’art. 7-ter, comma 1, d.l. n. 4/2019 stabilisce che, nei confronti del beneficiario sottoposto a misura cautelare personale, l’erogazione del beneficio è sospesa. Si tratta di una vicenda provvisoria, distinta dalla revoca o riduzione: ne deriva che il relativo difetto di informazione non può essere ricondotto alle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione” richiamate dall’art. 7, comma 2.
Il percorso argomentativo si completa con il rilievo sull’obbligo di comunicazione. I commi 1, 2 e 3 dell’art. 7-ter pongono in capo al giudice che dispone la misura l’adozione dei provvedimenti di sospensione e l’invito all’indagato a dichiarare se goda del beneficio. Il comma 4 impone all’autorità giudiziaria procedente di trasmettere i provvedimenti all’INPS entro quindici giorni. Nessuna norma postula un obbligo di comunicazione in capo al beneficiario.
Ne segue che il fatto tipico deve ritenersi insussistente, poiché la condotta di mancata comunicazione dell’assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nell’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nota della Redazione
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