Furto aggravato della dipendente autorizzata ad operare sui conti (Cass. pen. Sez. IV n. 35204 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale. La facoltà di operare sui conti, anche mediante password e delega bancaria, non conferisce una signoria autonoma sulla provvista, restando vincolata alle istruzioni dei vertici societari. La provvista depositata sui conti permane nella piena disponibilità dell’ente titolare, con la conseguenza che la condotta integra la fattispecie dell’art. 624 cod. pen. e non quella dell’art. 646 cod. pen. La configurabilità del furto è pienamente integrata, a maggior ragione, quando la sottrazione avvenga mediante compilazione e utilizzo di assegni falsi, per l’evidente modalità sottrattiva dell’azione. La riscontrata inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la declaratoria di responsabilità di una dipendente amministrativa per il reato di furto pluriaggravato in danno della società datrice di lavoro. La donna, munita di delega per le operazioni bancarie e con accesso al carnet di assegni, si era impossessata di una somma complessiva di euro 88.411,25 con fatti commessi dal luglio 2011 al maggio 2013.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in punto di credibilità della ricostruzione, la mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di appropriazione indebita, l’intervenuta estinzione per prescrizione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, le censure svolte costituiscono non consentite doglianze di merito a fronte di una motivazione che sfugge ai rilievi. I giudici di appello hanno spiegato in modo ragionevole il ritardo di un anno nella presentazione della querela, riconducendolo alle rimostranze di un fornitore per il mancato pagamento di una nota di credito e alla natura degli importi annualmente sottratti, ritenuti esigui se parametrati al fatturato aziendale.
La sentenza impugnata ha poi dato conto delle prove documentali e orali che hanno consentito di ricostruire il modus operandi: doppi bonifici, redazione e incasso di assegni con firma apocrifa, disposizione di bonifici a proprio favore per importi superiori allo stipendio dovuto. Le argomentazioni, conformi a quelle del Tribunale, appaiono immuni da vizi logico-giuridici.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che nel caso non è contestata l’aggravante dell’uso di violenza sulle cose, bensì quella dell’essersi avvalsa di un mezzo fraudolento, circostanza motivatamente affermata attraverso le descritte modalità dell’agire. Quanto alla qualificazione giuridica, l’imputata non aveva la disponibilità delle somme sottratte ma era solo autorizzata ad operare sui conti in base a specifiche disposizioni operative dell’azienda. Trova quindi applicazione il principio per cui risponde di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente che si impossessi di somme sottraendole dal conto corrente aziendale, richiamandosi sul punto Sez. IV n. 8128 del 31.01.2019, Sez. II n. 2098 del 03.11.2022 e Sez. V n. 37419 del 21.06.2021.
Il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, perché l’attenuante è stata in realtà riconosciuta dai giudici di merito con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, secondo valutazione non arbitraria. Quanto alla prescrizione, la censura si fonda sulla tesi della sussumibilità nel reato di appropriazione indebita, già ritenuta infondata. La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, secondo Sez. Un. n. 32 del 22.11.2000. Alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella alla sanzione pecuniaria e alla rifusione delle spese alla parte civile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.